Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi
Testo in vigore al
Art. 9
Gli Stati membri forniscono alle persone che godono della protezione temporanea un documento redatto in una lingua che possa essere da loro compresa, in cui siano chiaramente enunciate le norme disciplinanti la protezione temporanea e ad esse pertinenti.
Art. 10
Ai fini di una efficace applicazione della decisione del Consiglio di cui all'articolo 5, gli Stati membri registrano i dati personali di cui all'allegato II, lettera a), per le persone che godono di protezione temporanea nel loro territorio.
Art. 11
Uno Stato membro riammette una persona che gode della protezione temporanea nel suo territorio qualora essa soggiorni o tenti di entrare illegalmente nel territorio di un altro Stato membro nel periodo previsto dalla decisione del Consiglio di cui all'articolo 5. Gli Stati membri, sulla base di un accordo bilaterale, possono decidere di non applicare la presente disposizione.
Art. 12
Gli Stati membri consentono alle persone che godono della protezione temporanea, per un periodo non superiore alla durata di quest'ultima, di esercitare qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo, nel rispetto della normativa applicabile alla professione, nonché di partecipare ad attività nell'ambito dell'istruzione per adulti, della formazione professionale e delle esperienze pratiche sul posto di lavoro. Per ragioni legate alle politiche in materie di mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la priorità ai cittadini dell'UE, a quelli degli Stati vincolati dall'accordo sullo Spazio economico europeo e anche ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente e beneficiano di un'indennità di disoccupazione. Si applica la normativa vigente negli Stati membri in materia di retribuzione, di accesso ai regimi di sicurezza sociale connessa all'attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché di ogni altra condizione di lavoro.
Art. 13
1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che godono della protezione temporanea vengano adeguatamente alloggiate o ricevano, se necessario, i mezzi per ottenere un'abitazione.
2. Gli Stati membri prescrivono che le persone che godono della protezione temporanea le quali non dispongano di risorse sufficienti ricevano l'aiuto necessario in termini di assistenza sociale, di contributi al sostentamento e di cure mediche. Fatto salvo il paragrafo 4, l'aiuto necessario per le cure mediche comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento essenziale delle malattie.
3. Qualora le persone che godono della protezione temporanea esercitino un'attività di lavoro dipendente o autonomo si tiene conto, nella quantificazione dell'aiuto necessario, della loro capacità di provvedere alle proprie necessità.
4. Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza, in particolare medica, alle persone che godono della protezione temporanea che presentino esigenze particolari, quali i minori non accompagnati e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale.
Art. 14
1. Gli Stati membri consentono alle persone di età inferiore a 18 anni che godono della protezione temporanea di accedere al sistema educativo al pari dei cittadini dello Stato membro ospitante. Gli Stati membri possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema educativo pubblico.
2. Gli Stati membri possono consentire agli adulti che godono della protezione temporanea di accedere al sistema educativo generale.
Art. 15
1. Ai fini del presente articolo, nel caso di famiglie già costituite nel paese d'origine che sono state separate a causa di circostanze connesse all'afflusso massiccio, si considerano facenti parte di una famiglia le seguenti persone:
a) il coniuge del richiedente il ricongiungimento o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con l'interessato, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della legge sugli stranieri; i figli o le figlie minorenni non sposati del richiedente il ricongiungimento o del coniuge, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottati;
b) altri parenti stretti che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato l'afflusso massiccio e che erano totalmente o parzialmente dipendenti dal richiedente il ricongiungimento in tale periodo.
2. Qualora i familiari separati godano della protezione temporanea in Stati membri differenti, questi ultimi ricongiungono i familiari qualora siano giunti alla conclusione che gli stessi rientrano nella descrizione di cui al paragrafo 1, lettera a), tenendo conto dei desideri di tali familiari. Gli Stati membri possono ricongiungere i familiari qualora siano giunti alla conclusione che gli stessi rientrano nella descrizione di cui al paragrafo 1, lettera b), tenendo conto, caso per caso, delle estreme difficoltà che essi incontrerebbero qualora il ricongiungimento non avesse luogo.
3. Qualora il richiedente il ricongiungimento goda della protezione temporanea in uno Stato membro ed uno o più suoi familiari non si trovino ancora in uno Stato membro, lo Stato membro in cui il richiedente il ricongiungimento gode della protezione temporanea ricongiunge con lo stesso i familiari che hanno bisogno di protezione, nel caso in cui sia giunto alla conclusione che i familiari rientrano nella descrizione di cui al paragrafo 1, lettera a). Lo Stato membro può ricongiungere con il richiedente il ricongiungimento i familiari che hanno bisogno di protezione, nel caso in cui sia giunto alla conclusione che essi rientrano nella descrizione di cui al paragrafo 1, lettera b), tenendo conto, caso per caso, delle estreme difficoltà che essi incontrerebbero qualora il ricongiungimento non avesse luogo.
4. Nell'applicare il presente articolo gli Stati membri tengono conto del superiore interesse dei minori.
5. Gli Stati membri interessati decidono, tenuto conto degli articoli 25 e 26, in quale Stato membro avviene il ricongiungimento.
6. Ai familiari ricongiunti è accordato il titolo di soggiorno in virtù della protezione temporanea. Documenti o altre prove analoghe sono rilasciati a questo fine. Il trasferimento dei familiari nel territorio di un altro Stato membro ai fini del ricongiungimento di cui al paragrafo 2 comporta, nello Stato membro abbandonato, il ritiro del titolo di soggiorno rilasciato e la cessazione degli obblighi incombenti verso gli interessati in base alla protezione temporanea.
7. L'attuazione pratica del presente articolo può avvenire con la cooperazione delle organizzazioni internazionali competenti.
8. Lo Stato membro fornisce riguardo a una persona che gode della protezione temporanea, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni di cui all'allegato II necessarie per trattare un caso ai sensi del presente articolo.
Art. 16
1. Gli Stati membri adottano quanto prima le misure necessarie affinché i minori non accompagnati, ammessi alla protezione temporanea, siano rappresentati mediante tutela legale o, se necessario, mediante rappresentanza assunta da organizzazioni incaricate dell'assistenza e del benessere dei minori o mediante qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza.
2.
Gli Stati membri provvedono affinché durante il periodo della protezione temporanea i minori non accompagnati siano collocati:
a) presso componenti adulti della loro famiglia;
b) presso una famiglia ospitante;
c) in centri d'accoglienza per minori o in altri alloggi confacenti ai minori;
d) presso la persona che si è presa cura del minore durante la fuga.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire tale collocazione. Il consenso dell'adulto o delle persone interessate è stabilito dagli Stati membri. Si tiene conto del parere del minore conformemente all'età e alla maturità dello stesso.
Capo IV. Accesso alla procedura in materia d'asilo nel contesto della protezione temporanea
Art. 17
1. Le persone che godono della protezione temporanea devono poter essere in grado di presentare in qualsiasi momento una domanda d'asilo.
2. L'esame di qualsiasi domanda d'asilo non vagliata prima della fine del periodo di protezione temporanea è portato a termine dopo la fine del periodo suddetto.
Art. 18
Si applicano i criteri e le procedure per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo. In particolare, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo presentata da una persona che gode della protezione temporanea ai sensi della presente direttiva è lo Stato membro che ha accettato il trasferimento di tale persona nel suo territorio.
Art. 19
1. Gli Stati membri possono disporre che il beneficio della protezione temporanea non sia cumulabile con lo status di richiedente asilo durante il periodo di esame della domanda.
2. Fatto salvo l'articolo 28, gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona ammissibile alla protezione temporanea o già beneficiaria di tale protezione, cui sia stato negato lo status di rifugiato o, laddove applicabile, un altro tipo di protezione in esito all'esame della domanda d'asilo, fruisca della protezione temporanea o continui a fruirne per il rimanente periodo di protezione.
Capo V. Rimpatrio e provvedimenti successivi alla protezione temporanea
Art. 20
Terminata la protezione temporanea, si applica la normativa vigente in materia di protezione e di stranieri negli Stati membri, fatti salvi gli articoli 21, 22 e 23.
Art. 21
1.
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire il rimpatrio volontario delle persone per le quali la protezione temporanea sia in corso o sia giunta a termine. Gli Stati membri provvedono affinché disposizioni che disciplinano il rimpatrio volontario delle persone che godono della protezione temporanea garantiscano un rimpatrio nel rispetto della dignità umana.
Gli Stati membri provvedono affinché la decisione di rimpatrio sia adottata con piena cognizione di causa. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità di visite esplorative.
2. Fino a quando la protezione temporanea non sia giunta a termine, gli Stati membri esaminano con predisposizione favorevole, in base alle circostanze nel paese d'origine, le domande di ritorno nello Stato membro ospitante di persone che hanno goduto della protezione temporanea e che abbiano esercitato il diritto al rimpatrio volontario.
3. Al termine della protezione temporanea gli Stati membri possono disporre la proroga, a titolo individuale, degli obblighi previsti dal CAPO III della presente direttiva riguardo alle persone che abbiano goduto della protezione temporanea e siano state ammesse a fruire di un programma di rimpatrio volontario. Tale proroga ha effetto sino alla data del rimpatrio.
Art. 22
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il rimpatrio forzato delle persone la cui protezione temporanea è giunta a termine e che non possono beneficiare dell'ammissione si svolga nel rispetto della dignità umana.
2. Per quanto riguarda i casi di rimpatrio forzato, gli Stati membri esaminano le impellenti ragioni umanitarie che possono rendere impossibile o non ragionevole il rimpatrio in casi concreti.
Art. 23
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie riguardo alle condizioni di soggiorno delle persone che hanno fruito di una protezione temporanea e per le quali, dato il loro stato di salute, non ci si può ragionevolmente attendere che siano in condizioni di viaggiare; ad esempio, nel caso in cui l'interruzione del trattamento causerebbe loro gravi ripercussioni negative. Dette persone, fintantoché tale situazione perdura, non sono espulse.
2. Gli Stati membri possono consentire alle famiglie con minori che frequentano la scuola in uno Stato membro di beneficiare di condizioni di soggiorno che consentano ai minori in questione di portare a termine il periodo scolastico in corso.
Capo VI. Solidarietà
Art. 24
Le misure previste dalla presente direttiva beneficiano del Fondo europeo per i rifugiati istituito con decisione 2000/596/CE, nei termini determinati da quest'ultima.
Art. 25
1. Gli Stati membri accolgono con spirito di solidarietà comunitaria le persone ammissibili alla protezione temporanea. Essi indicano la loro capacità d'accoglienza in termini numerici o generali. Queste indicazioni sono inserite nella decisione del Consiglio di cui all'articolo 5. Dopo l'adozione di tale decisione, gli Stati membri possono indicare le eventuali capacità di accoglienza aggiuntive mediante comunicazione rivolta al Consiglio ed alla Commissione. Tali indicazioni vengono rapidamente comunicate all'UNHCR.
2. Gli Stati membri interessati accertano, in cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, che le persone ammissibili definite nella decisione del Consiglio di cui all'articolo 5, che non si trovino ancora nella Comunità, abbiano manifestato la volontà di essere accolte nel loro territorio.
3. Qualora il numero delle persone ammissibili alla protezione temporanea dopo un afflusso improvviso e massiccio superi la capacità d'accoglienza di cui al paragrafo 1, il Consiglio esamina d'urgenza la situazione e prende i provvedimenti appropriati, compresa la raccomandazione di un ulteriore sostegno allo Stato membro interessato.
Art. 26
1. Finché dura la protezione temporanea, gli Stati membri cooperano tra loro per il trasferimento della residenza delle persone che godono della protezione temporanea da uno Stato membro all'altro, a condizione che le persone interessate abbiano espresso il loro consenso a tale trasferimento.
2. Lo Stato membro interessato comunica le domande di trasferimento agli altri Stati membri e ne informa la Commissione e l'UNHCR. Gli Stati membri comunicano allo Stato membro richiedente le loro capacità di accoglienza.
3. Lo Stato membro fornisce riguardo a una persona che gode della protezione temporanea, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni di cui all'allegato II necessarie per trattare un caso ai sensi del presente articolo.
4. Il trasferimento da uno Stato membro all'altro determina la cessazione della validità del titolo di soggiorno nello Stato membro abbandonato nonché degli obblighi incombenti verso il titolare in base alla protezione temporanea in questo Stato. Il nuovo Stato membro ospitante concede la protezione temporanea alle persone trasferite.
5. Gli Stati membri usano il modello di lasciapassare contenuto nell'allegato I per i trasferimenti tra Stati membri delle persone che godono della protezione temporanea.
Capo VII. Cooperazione amministrativa
Art. 27
1. Ai fini della cooperazione amministrativa necessaria per l'attuazione della protezione temporanea, ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale e ne comunica l'indirizzo agli altri Stati membri ed alla Commissione. Gli Stati membri adottano, di concerto con la Commissione, ogni disposizione utile per la cooperazione diretta e lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti.
2. Gli Stati membri trasmettono periodicamente e nei termini più brevi possibili i dati relativi al numero delle persone che godono della protezione temporanea nonché qualsiasi informazione sulle disposizioni nazionali legislative, regolamentari ed amministrative attinenti all'attuazione della protezione stessa.
Capo VIII. Disposizioni specifiche
Art. 28
1. Gli Stati membri possono escludere una persona dal beneficio della protezione temporanea qualora:
a) sussistano seri motivi per ritenere che abbia commesso quanto segue:
i) un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini;
ii) un reato grave di natura non politica al di fuori dello Stato membro di accoglienza prima della sua ammissione in tale Stato membro in qualità di persona ammessa alla protezione temporanea. La gravità della persecuzione prevista va valutata in funzione della natura del reato di cui la persona in questione è sospettata. Le azioni particolarmente crudeli, anche se commesse per un presunto obiettivo politico, possono essere qualificate come reati gravi di natura non politica. Ciò vale tanto per coloro che partecipano al reato quanto per gli istigatori dello stesso;
iii) atti contrari ai principi e alle finalità delle Nazioni Unite;
b) sussistano motivi ragionevoli per considerarla un pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante o, in quanto condannata con sentenza passata in giudicato per un reato particolarmente grave, un pericolo per la comunità dello Stato membro ospitante.
2. I motivi d'esclusione di cui al paragrafo 1 devono attenere esclusivamente al comportamento personale dell'interessato. Le decisioni o i provvedimenti d'esclusione devono fondarsi sul principio della proporzionalità.
Capo IX. Disposizioni finali
Art. 29
Le persone che sono state escluse dal beneficio della protezione temporanea o del ricongiungimento familiare da uno Stato membro hanno diritto a proporre impugnativa nello Stato membro interessato.