Sez. 3, Sentenza n. 2363 del 28/06/1969 (Rv. 341800 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - OMISSIONE - NULLITA FORMALE DELL'ATTO DI APPELLO - INSUSSISTENZA - DISCIPLINA DELLE NULLITA - INAPPLICABILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - OMISSIONE - NULLITA FORMALE DELL'ATTO DI APPELLO - INSUSSISTENZA - DISCIPLINA DELLE NULLITA - INAPPLICABILITA.*
L'omessa specificazione dei motivi di gravame non puo essere annoverata fra le nullita formali dell'atto d'appello, e non e, quindi, soggetta al regime proprio di tali nullita ne per quanto riguarda la sanzione che puo derivarne, ne per quanto concerne l'eventuale sanatoria (in particolare, a seguito della Costituzione dell'appellato). (contra 511-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)