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Sez. 3, Sentenza n. 2363 del 28/06/1969 (Rv. 341800 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - OMISSIONE - NULLITA FORMALE DELL'ATTO DI APPELLO - INSUSSISTENZA - DISCIPLINA DELLE NULLITA - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1969-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341800-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - OMISSIONE - NULLITA FORMALE DELL'ATTO DI APPELLO - INSUSSISTENZA - DISCIPLINA DELLE NULLITA - INAPPLICABILITA.*

L'omessa specificazione dei motivi di gravame non puo essere annoverata fra le nullita formali dell'atto d'appello, e non e, quindi, soggetta al regime proprio di tali nullita ne per quanto riguarda la sanzione che puo derivarne, ne per quanto concerne l'eventuale sanatoria (in particolare, a seguito della Costituzione dell'appellato). (contra 511-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)