Sez. 5 - , Ordinanza n. 13305 del 26/05/2017 (Rv. 645009 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE | Notificato a mezzo posta oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c. - Rimessione in termini - Applicabilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di processo tributario, nel caso di ricorso proposto a mezzo del servizio postale oltre il termine di un anno previsto dall'art. 327 c.p.c. (utilizzabile "ratione temporis") non è applicabile l'art. 153, comma 2, c.p.c. se l'errore in cui il ricorrente assume di essere incorso non può ritenersi non imputabile. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione in termini proposta sulla base dell'erroneità della data di pubblicazione della sentenza ricavata dalla copia informale rilasciata dalla segreteria della commissione tributaria regionale, inidonea per definizione a fondare un legittimo affidamento sulla conformità all'originale dei dati in essa riportati).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 31/12/1992 num. 546 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)