Sez. 3, Sentenza n. 1653 del 25/05/1972 (Rv. 358507 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - NATURA - SOCIETA PER AZIONE VENDITRICE - RICONOSCIMENTO DA PARTE DI MANDATARI - VALIDITA - RISERVA DI COMUNICAZIONE AGLI ORGANI SOCIALI - VALORE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - NATURA - SOCIETA PER AZIONE VENDITRICE - RICONOSCIMENTO DA PARTE DI MANDATARI - VALIDITA - RISERVA DI COMUNICAZIONE AGLI ORGANI SOCIALI - VALORE.*
Al riconoscimento dei vizi della cosa venduta, che e mera dichiarazione di verita o di scienza e non espressione di volonta negoziale possono procedere, per conto della societa per azioni venditrice, anche mandatari investiti solo del potere di esaminare la merce; la riserva che essi esprimono, di riferire sugli accertamenti compiuti all'organo deliberante della societa, riguarda le future ed eventuali determinazioni in ordine al regolamento negoziale, riservato all'organo capace di obbligare la societa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2380
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)