Sez. 3, Sentenza n. 3932 del 28/01/1986 Ud. (dep. 19/05/1986) Rv. 172737 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - INSEDIAMENTI CIVILI - NON SCARICANTI IN PUBBLICHE FOGNATURE - DISCIPLINA ANTECEDENTE E SUCCESSIVA ALLA LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - INSEDIAMENTI CIVILI - NON SCARICANTI IN PUBBLICHE FOGNATURE - DISCIPLINA ANTECEDENTE E SUCCESSIVA ALLA LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319.*
Per gli insediamenti civili, che non scaricano in pubbliche fognature, e preesistenti alla legge antinquinamento 10 maggio 1976, n. 319, essa ha precisato soltanto l'Obbligo della denuncia al comune della loro posizione (art. 15, secondo comma) e di adeguarsi alle prescrizioni della licenza edilizia ai fini del conseguimento del certificato di abitabilità. Per gli stessi insediamenti civili, da realizzare successivamente all'entrata in vigore della legge, essa non prevede particolari adempimenti. Pertanto, per tale categoria di insediamenti, non è richiesta apposita istanza di autorizzazione per lo scarico per la tutela delle acque dallo inquinamento, essendo la stessa inclusa in quella generale di concessione edilizia rivolta allo stesso ente (il comune). (V mass n 159292).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)