Sez. 3, Sentenza n. 3015 del 09/11/1965 Ud. (dep. 03/01/1966) Rv. 100131 - 01
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - MISURE DI SICUREZZA - APPLICABILITA AI REATI PREVISTI DALLA LEGGE 20 FEBBRAIO 1958 N 75.*
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - MISURE DI SICUREZZA - APPLICABILITA AI REATI PREVISTI DALLA LEGGE 20 FEBBRAIO 1958 N 75.*
L'art 538 cod pen deve considerarsi tuttora operante, non essendo stato abrogato a seguito dell'entrata in vigore della legge 20 febbraio 1958 n 75. In realta la citata legge sancisce la sostituzione degli artt da 531 a 536 cod pen con le norme in essa contenute, mentre non fa nessuna menzione dell'art 538. Di conseguenza si deve ritenere che il legislatore, lungi dall'abrogare questa norma, ha voluto manifestamente che restasse in vita. E questo argomento testuale costituisce un ostacolo insormontabile alla tesi che le misure di sicurezza esulino, ormai, dalla vigente repressione penale dei reati connessi al fenomeno della prostituzione. Ne appare decisiva l'obiezione, per cui non si potrebbe considerare in vigore una norma che, come l'art 538, si riferisce a degli articoli del codice abrogati. Benvero gli articoli 531-536 hanno cessato di esistere come parte del codice penale, mentre non puo disconoscersi che le Disposizioni, che ne formavano oggetto, sia pure modificate nell'espressione letterale ed inserite in un autonomo testo legislativo, siano tuttora in vita. Pertanto, e chiaro che ogni qualvolta il giudice dichiari taluno colpevole di un fatto prima preveduto dagli articoli 532-536 cod pen, e obbligato ad applicare al colpevole una misura di sicurezza, mentre e a cio facultato se il fatto integri un'ipotesi di delitto prima represso dall'art 531 cod pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 538
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)