Sez. 1, Sentenza n. 2141 del 10/03/1997 (Rv. 502924 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - IN GENERE | Ispettore giudiziario nominato ex art. 2409 cod. civ. - Liquidazione del compenso - Disciplina di cui agli artt. 52 e 53 disp. att. cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento - Disciplina prevista da leggi speciali - Applicabilità agli ausiliari non espressamente menzionati - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - IN GENERE
L'ispettore giudiziario nominato dal tribunale nel corso del procedimento ex art. 2409 cod. civ. rientra tra gli ausiliari del giudice di cui all'art. 68 cod. proc. civ., e pertanto, ai fini della liquidazione del compenso, occorre far riferimento alla disciplina di cui agli artt. 52 e 53 disp. att. cod. proc. civ., applicabile a tutti gli ausiliari per i quali non sia diversamente disposto da leggi speciali (tra le quali la legge n. 319 del 1980, inapplicabile agli ausiliari ivi non espressamente menzionati).
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 52, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 52, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 53, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 53, Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/07/1980 num. 319 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)