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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20870 del 11/09/2013 (Rv. 627761 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITÀ DELLE PROVE | Medici specializzandi - Controversia risarcitoria, instaurata dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, per tardivo recepimento di direttive comunitarie - Insorgenza dell'obbligo di specifica contestazione da parte dell'amministrazione convenuta - Condizioni - Precisa allegazione dei fatti costitutivi del diritto - Sufficienza - Documentazione dei suoi presupposti soggettivi - Irrilevanza - Difesa del convenuto limitata alla sola eccezione di prescrizione - Effetti - Mancata contestazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627761-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITÀ DELLE PROVE

In ipotesi di controversia instaurata, vigente l'art. 167 cod. proc. civ. come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, da medici specializzatisi anteriormente all'anno 1991/1992 per ottenere il risarcimento dei danni ad essi causati dal tardivo recepimento di direttive comunitarie, il sorgere, per l'amministrazione convenuta, dell'obbligo di contestazione specifica è collegato alla sola precisa allegazione dei fatti addotti dagli attori a sostegno della loro pretesa, non anche alla documentazione dei relativi presupposti soggettivi, sicchè la limitazione della difesa della prima alla sola eccepita prescrizione comporta che, una volta disattesa quest'ultima, tali presupposti devono ritenersi provati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)