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Codice Penale

Testo in vigore al

Libro terzo. Delle contravvenzioni in particolare

Titolo primo. Delle contravvenzioni di polizia

Capo I. Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza

Sezione I. Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillita' pubblica

§ 1. Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose

Art. 650 Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorita'

1. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorita' per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 651 Rifiuto d'indicazioni sulla propria identita' personale

1. Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identita' personale, sul proprio stato, o su altre qualita' personali, e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 652 Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto

1. Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

2. Se il colpevole da' informazioni o indicazioni mendaci, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000.

Art. 653 Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati

1. Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati e' punito con l'arresto fino a un anno.

Art. 654 Grida e manifestazioni sediziose

1. Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3° dell'articolo 266 ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 2.400.

Art. 655 Radunata sediziosa

1. Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o piu' persone e' punito, per il solo fatto della partecipazione, con l'arresto fino a un anno.

2. Se chi fa parte della radunata e' armato, la pena e' dell'arresto non inferiore a sei mesi.

3. Non e' punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorita', o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata.

Art. 656 Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico

1. Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

Art. 658 Procurato allarme presso l'Autorita'

1. Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorita', o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cento a cinquemila.

Art. 659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

2. Si applica l'ammenda da lire mille a cinquemila a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorita'.

3. Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione e' punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'.

Art. 660 Molestia o disturbo alle persone

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo e' punito , a querela della persona offesa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

2. Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'.

Art. 661 Abuso della credulita' popolare

1. Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulita' popolare e' soggetto, se dal fatto puo' derivare un turbamento dell'ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

§ 2. Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicita'

Art. 663 Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.

2. Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza licenza dell'Autorita' o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorita' competente.141

Art. 663-bis Divulgazione di stampa clandestina

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.

2. Per le violazioni di cui al presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 664 Distruzione o deterioramento di affissioni

1. Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorita' civili o da quelle ecclesiastiche, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila.

2. Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorita', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.

§ 3. Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici

Art. 666 Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza

1. Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, da' spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni.

2. Se la licenza e' stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.

3. E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' svolta in difetto di licenza. Se l'attivita' e' svolta in locale per il quale e' stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attivita', nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma e' disposta altresi' la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.

4. Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.47

Art. 668 Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive

1. Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero da' in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'Autorita', e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

2. Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico opere cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'Autorita' o non sottoposte a classificazione o senza rispettare la classificazione verificata dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche.

3. Se il fatto e' commesso contro il divieto dell'Autorita', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.

4. Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2° e 3° dell'articolo 266.

§ 4. Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio

Art. 669 Esercizio abusivo di mestieri girovaghi

1. Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'Autorita' o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

2. Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge.

3. La pena e' dell'arresto da uno a quattro mesi o dell'ammenda da lire cento a duemila e puo' essere ordinata la liberta' vigilata:

  1. 1° se il fatto e' commesso contro il divieto della legge o dell'Autorita';

  2. 2° se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.90