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Sez. 1, Ordinanza n. 9323 del 13/04/2026 (Rv. 678182-01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato - Giudizio di rinvio - Rilevabilità - Condizioni. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678182-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO

Il giudicato esterno é rilevabile d'ufficio nel giudizio di rinvio a condizione che a) la questione del giudicato non sia preclusa, quantomeno implicitamente, dalla sentenza rescindente; b) il giudicato non si sia formato nei precedenti gradi di merito, in quanto, in tale ipotesi, lo strumento processuale é l'impugnazione per revocazione delle pregresse statuizioni, per contrasto di giudicati.

Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)