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Sez. U, Sentenza n. 1716 del 24/01/2013 (Rv. 624843 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Ricorso per cassazione - Soggetti legittimati - Individuazione - Notifica al solo Consiglio nazionale forense - Inammissibilità - Fondamento - Integrazione del contraddittorio - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624843-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari - in quanto unici portatori dell'interesse a proporre impugnazione e a contrastare l'impugnazione proposta - sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell'ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l'organo che ha emesso la decisione impugnata; ne consegue che, ove il ricorso sia stato notificato al solo consiglio Nazionale Forense, esso va dichiarato inammissibile e, in assenza di notifica ai soggetti legittimati, non può procedersi ad integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 35, Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Legge 22/01/1934 num. 37 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)