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Sez. 1, Sentenza n. 48 del 08/01/1985 Cc. (dep. 28/03/1985) Rv. 168453 - 01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - INCERTEZZA SULLA CONTESTAZIONE - NULLITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168453-01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - INCERTEZZA SULLA CONTESTAZIONE - NULLITÀ - CONDIZIONI.*

La nullità "ex" art. 412 cod. proc. pen. del decreto di citazione a giudizio, come pure quella dell'ordinanza istruttoria di rinvio a giudizio ex art. 374, ultimo comma, cod. proc. pen., intanto può ritenersi sussistente in quanto l'indeterminatezza e la genericità delle indicazioni attinenti al fatto contestato siano assolute e totali e cioè tali da impedire o rendere estremamente inattuabile l'Esercizio del diritto di difesa. In tale ambito assume rilievo non solo la letterale formulazione del capo di imputazione ma complessivamente tutta l'attività istruttoria svolta e ritualmente contestata all'imputato, sicché questi ne sia adeguatamente informato e quindi posto in grado di difendersi. (Conf mass n 156666; (Conf mass n 152913, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 374 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 385, Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)