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Sez. 5, Sentenza n. 12279 del 04/06/1975 Ud. (dep. 18/12/1975) Rv. 131541 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - NUOVA NORMATIVA INTRODOTTA DAL DL 11 APRILE 1974 N 99 - SECONDA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - NOZIONE DI 'NUOVA CONDANNÀ.*
Stato
decisa il 1975-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131541-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - NUOVA NORMATIVA INTRODOTTA DAL DL 11 APRILE 1974 N 99 - SECONDA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - NOZIONE DI 'NUOVA CONDANNÀ.*

La norma dell'art 164 cod pen sostituito dall'art 12 del DL 11 aprile 1974 n 99 (convertito in legge 7 giugno 1974 n 220) nell'ultimo comma prevede che il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, possa disporre la sospensione per la seconda volta qualora la pena da infliggere, aumentata con quella irrogata con la precedente condanna, non superi i limiti stabiliti dall'art 163 cod pen. risponde allo spirito della legge che, per 'nuova condannà, debba intendersi la condanna che segue, senza soluzione di continuita, quella con la quale e stata irrogata la pena sospesa per la prima volta. Difatti, operando il cumulo fra le due pene e pervenendo ad un'unica pena, si attua un legame fra le pene medesime come se fossero state inflitte insieme con la prima condanna. Tale previsione legale in favore dell'imputato e contro l'applicazione dell'istituto della revoca obbligatoria della prima sospensione ex art 168 cod pen, esclude che fra le due condanne possano esserci delle altre intermedie le quali potrebbero condurre alla formazione di un aumento di pena diverso e maggiore di quello voluto dal legislatore e farebbero venire meno il principio che solo eccezionalmente la sospensione della pena puo essere concessa per la seconda volta all'imputato che ricade nel delitto dopo la prima sospensione. Se, infatti, non dovessero ritenersi ostative le condanne intermedie, la seconda sospensione potrebbe essere concessa anche all'imputato che in precedenza aveva riportato diverse condanne, rivelandosi meritevole non d'indulgenza ma di un inasprimento della pena e della eventuale revoca della prima sospensione. Inoltre, sul primo piano razionale e giuridico, verrebbe a mancare il presupposto di fatto per la reiterazione del beneficio in oggetto giacche il giudice non potrebbe avere la presunzione negativa di una ricaduta nel reato da parte dell'imputato, quando questi risultasse condannato piu volte dopo la prima sospensione della pena. (V 129598, 129532, 129494, anno 1975.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)