Sez. 3, Sentenza n. 10169 del 04/10/1983 Ud. (dep. 30/11/1983) Rv. 161444 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - ELISIONE DELLE CONSEGUENZE DANNOSE O PERICOLOSE DEL REATO - CRITERI DI APPLICABILITÀ - FATTISPECIE: DEMOLIZIONE DI MANUFATTO ABUSIVO.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - ELISIONE DELLE CONSEGUENZE DANNOSE O PERICOLOSE DEL REATO - CRITERI DI APPLICABILITÀ - FATTISPECIE: DEMOLIZIONE DI MANUFATTO ABUSIVO.*
In tema di concedibilità delle circostanze attenuanti, l'ipotesi di cui alla seconda parte dell'art. 62 n. 6 cod. pen., relativa all'essersi, prima del giudizio, adoperati spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, pur non essendo configurabile nei delitti contro il patrimonio, è ravvisabile, invece, in tutti quei reati le cui conseguenze, dannose, non concretandosi in un danno risarcibile o nell'impossessamento o appropriazione della cosa altrui, non sono riparabili col risarcimento integrale e con le restituzioni, ma possono essere eliminate o attenuate attraverso altre forme di attività riparatoria. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto applicabile l'attenuante, per avere l'imputato demolito completamente il manufatto illegittimamente realizzato). (V mass n 122366; (V mass n 130298; (V mass n 137386).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)