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Sez. 1, Ordinanza n. 19388 del 15/07/2024 (Rv. 671681-02)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE | Crisi familiare - Mantenimento dei figli minori - Contributo determinato con negoziazione assistita - Modifica - Presupposti - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671681-02

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE

In tema di regime economico in favore della prole, in conseguenza della crisi familiare, la misura del contributo per il mantenimento dei figli minorenni, determinata in seno alla convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale del divorzio ex art. 6, comma 3, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, è suscettibile di essere modificata, ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c., in presenza degli stessi presupposti previsti per il caso in cui l'assegno sia stato determinato in sede giurisdizionale, poiché l'accordo produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché, per la modifica del contributo, è necessario che sia sopravvenuto un mutamento delle condizioni economiche dei genitori, idoneo a variare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con la convenzione.

Cod. Civ. art. 337 quinquies, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 6 com. 3, Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)