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Sez. 1, Sentenza n. 240 del 29/01/1964 (Rv. 300301 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - RIGETTO DELL'ECCEZIONE - RIPROPONIBILITA - DICHIARAZIONE DELL'ESTINZIONE - MANCATA IMPUGNAZIONE - ACQUIESCENZA.*
Stato
decisa il 1964-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300301-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - RIGETTO DELL'ECCEZIONE - RIPROPONIBILITA - DICHIARAZIONE DELL'ESTINZIONE - MANCATA IMPUGNAZIONE - ACQUIESCENZA.*

L'art. 308 cod. proc. civ. ammette il reclamo al collegio contro l'ordinanza dell'istruttore che dichiara l'Estinzione del processo in accoglimento dell'eccezione proposta dalla parte, e non anche nel caso inverso in cui l'istruttore non dichiara l'Estinzione stessà pertanto solo la mancata impugnazione dell'ordinanza dichiarativa della Estinzione importa l'acquiescenza, mentre, invece, se l'istruttore non ha accolto l'eccezione, o se comunque ha omesso di provvedere, la questione puo essere liberamente riproposta davanti al collegio, senza che sia necessaria alcuna riserva di gravame. (V. 3055/62; 1181/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 308

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)