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Sez. 2, Sentenza n. 516 del 22/02/1974 (Rv. 368269 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368269-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione da parte del giudice del merito dei risultati della consulenza tecnica d'ufficio non e suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita se correttamente motivata. (Conf 1564'72, mass n 358286).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)