diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2686 del 27/08/1962 (Rv. 253991 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - TARDIVA COSTITUZIONE DI ENTRAMBE LE PARTI - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E DISCUSSIONE DELLA CAUSA NEL MERITO - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1962-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253991-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - TARDIVA COSTITUZIONE DI ENTRAMBE LE PARTI - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E DISCUSSIONE DELLA CAUSA NEL MERITO - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - ESCLUSIONE.*

In caso di tardiva Costituzione di entrambe le parti, ove il convenuto eccepisca, all'atto della sua Costituzione, tale nullita, il giudice deve ordinare la cancellazione della causa del ruolo. Ma, ove entrambe le parti siansi costituite tardivamente e nessuna di essa sollevi eccezione alcuna ed entrambe accettino il contraddittorio e discutano la causa nel merito, non va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, perche la concorde volonta delle parti, non versandosi in una ipotesi d'improcedibilita, ha, in concreto, costituito un normale contraddittorio con ordinario volontario impulso processuale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)