Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Art. 3 Designazione delle autorità di risoluzione
1. Ciascuno Stato membro designa una o, in via eccezionale, più autorità di risoluzione, abilitate ad applicare gli strumenti e a esercitare i poteri di risoluzione.
2. L’autorità di risoluzione è un’autorità amministrativa pubblica — o più autorità — a cui sono conferiti poteri amministrativi pubblici.
3.
Possono essere autorità di risoluzione le banche centrali nazionali, i ministeri competenti ovvero altre autorità amministrative pubbliche o autorità cui sono conferiti poteri amministrativi pubblici. Gli Stati membri possono prevedere in via eccezionale che l’autorità di risoluzione sia l’autorità competente per la vigilanza ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE. Sono introdotte idonee disposizioni strutturali per garantire indipendenza operativa e per evitare conflitti di interesse tra le funzioni di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE o le altre funzioni dell’autorità in questione e le funzioni di autorità di risoluzione ai sensi della presente direttiva, lasciando impregiudicati gli obblighi di reciproca informazione e cooperazione di cui al paragrafo 4. In particolare, gli Stati membri provvedono a che, in seno alle autorità competenti, banche centrali nazionali, ministeri competenti ovvero altre autorità, vi sia indipendenza operativa tra la funzione di risoluzione e la funzione di vigilanza o altre funzioni dell’autorità in questione.
Il personale addetto all’assolvimento delle funzioni dell’autorità di risoluzione in base alla presente direttiva è strutturalmente separato da, e soggetto a, linee di reporting distinte rispetto al personale addetto alle funzioni di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE o ad altre funzioni dell’autorità di cui trattasi.
Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri o l’autorità di risoluzione adottano e rendono di pubblico dominio tutte le opportune regole interne, comprese quelle relative al segreto professionale e agli scambi di informazione fra le varie aree funzionali.
4. Gli Stati membri prevedono l’obbligo che le autorità che esercitano le funzioni di vigilanza e di risoluzione e le persone che esercitano tali funzioni per conto delle medesime autorità collaborino strettamente nella preparazione, pianificazione e applicazione delle decisioni di risoluzione, sia nel caso in cui l’autorità di risoluzione e l’autorità competente siano entità separate che nel caso in cui le funzioni siano svolte in seno alla stessa entità.
5. Ciascuno Stato membro designa un singolo ministero che è incaricato dell’esercizio delle funzioni del ministero competente ai sensi della presente direttiva.
6. Quando l’autorità di risoluzione di uno Stato membro non è il ministero competente, informa il ministero competente delle decisioni assunte in base alla presente direttiva e, salvo diversa disposizione del diritto nazionale, ne ottiene l’approvazione prima di dare attuazione a decisioni che abbiano un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche.
7. Le decisioni adottate dalle autorità competenti, dalle autorità di risoluzione e dall’ABE in base alla presente direttiva tengono conto del potenziale impatto della decisione in tutti gli Stati membri in cui opera l’ente o il gruppo e riducono al massimo gli effetti avversi sulla stabilità finanziaria e le ripercussioni socioeconomiche negative negli Stati membri interessati. Le decisioni dell’ABE sono soggette all’articolo 38 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
8. Gli Stati membri provvedono a che ogni autorità di risoluzione disponga delle competenze, risorse e capacità operative atte ad applicare le azioni di risoluzione e sia in grado di esercitare i suoi poteri con la rapidità e flessibilità necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione.
9. L’ABE, in cooperazione con le autorità competenti e le autorità di risoluzione, sviluppa le competenze, le risorse e le capacità operative necessarie e monitora l’applicazione del paragrafo 8 anche mediante periodiche verifiche inter pares.
10. Lo Stato membro che ai fini dell’applicazione degli strumenti e dell’esercizio dei poteri di risoluzione designa, conformemente al paragrafo 1, più di una autorità, fornisce all’ABE e alla Commissione una completa motivazione di tale scelta e ripartisce chiaramente le funzioni e i poteri tra le diverse autorità, assicura un adeguato coordinamento tra di esse e designa un’unica autorità quale autorità di contatto ai fini della collaborazione e del coordinamento con le autorità pertinenti di altri Stati membri.
11. Gli Stati membri informano l’ABE in merito all’autorità o alle autorità nazionali designate quali autorità di risoluzione e autorità di contatto indicandone, se del caso, le rispettive funzioni e competenze specifiche. L’ABE pubblica l’elenco delle autorità di risoluzione e delle autorità di contatto.
12. Fatto salvo l’articolo 85, gli Stati membri possono limitare la responsabilità dell’autorità di risoluzione, dell’autorità competente e del rispettivo personale in conformità del diritto nazionale per gli atti e le omissioni commessi nell’esercizio delle proprie funzioni ai sensi della presente direttiva.
Titolo II. Preparazione
Capo I. Pianificazione del risanamento e della risoluzione
Sezione 1. Disposizioni generali
Art. 4 Semplificazione degli obblighi per taluni enti
1. In considerazione del potenziale impatto che il dissesto dell’ente, per il suo tipo di attività, struttura azionaria, forma giuridica, profilo di rischio, dimensioni, status giuridico, interconnessioni con altri enti o con il sistema finanziario in generale, ambito e complessità della sua attività, sua appartenenza a un IPS o ad altri sistemi di solidarietà mutualistica per le società di credito cooperativo ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 ed eventuale esercizio di servizi o attività di investimento quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE potrebbe avere — e delle serie ripercussioni negative che il dissesto e la successiva liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza potrebbe verosimilmente produrre — sui mercati finanziari, su altri enti, sulle condizioni di finanziamento o sull’economia in generale, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti e le autorità di risoluzione stabiliscano:
a) contenuto e particolari dei piani di risanamento e di risoluzione previsti agli articoli da 5 a 12;
b) la data entro la quale devono essere predisposti i primi piani di risanamento e risoluzione e la frequenza del loro aggiornamento, che potrebbe essere inferiore a quella prevista agli articoli 5, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 5, all’articolo 10, paragrafo 6, e all’articolo 13, paragrafo 3;
c) contenuto e particolari delle informazioni che gli enti devono fornire a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, dell’articolo 11, paragrafo 1, e dell’articolo 12, paragrafo 2, e delle sezioni A e B dell’allegato;
d) il livello di dettaglio per la valutazione della possibilità di risoluzione di cui agli articoli 15 e 16 e alla sezione C dell’allegato.
2. Le autorità competenti e, se del caso, le autorità di risoluzione effettuano la valutazione di cui al paragrafi 1 previa consultazione, ove opportuno, dell’autorità macroprudenziale nazionale.
3. Gli Stati membri assicurano che, qualora si applichino obblighi semplificati, le autorità competenti e, se del caso, le autorità di risoluzione possano in ogni momento revocare la semplificazione e imporre la riassunzione della pienezza degli obblighi.
4. Gli Stati membri assicurano che l’applicazione di obblighi semplificati di per sé non incida sui poteri dell’autorità competente e, se del caso, dell’autorità di risoluzione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi.
5. Entro il 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per indicare i criteri di cui al paragrafo 1 per la valutazione, a norma di tale paragrafo, dell’impatto del dissesto di un ente sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento.
6.
Tenendo conto, se del caso, dell’esperienza maturata con l’applicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 5, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per indicare i criteri di cui il paragrafo 1 ai fini della valutazione, in conformità di detto paragrafo, dell’impatto del dissesto di un ente sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2017.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
7. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione comunicano all’ABE le modalità con cui hanno ottemperato ai paragrafi 1 8, 9 e 10, relativamente agli enti di loro competenza. Entro il 31 dicembre 2017 l’ABE presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione in merito all’attuazione dei paragrafi 1, 8, 9 e 10. In particolare tale relazione identifica eventuali divergenze di attuazione dei paragrafi 1, 8, 9 e 10 a livello nazionale.
8. Fatti salvi i paragrafi 9 e 10, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e, se del caso, le autorità di risoluzione possano prevedere esenzioni:
a) dagli obblighi di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo per gli enti affiliati a un organismo centrale e interamente o parzialmente esentati in virtù del diritto nazionale dai requisiti prudenziali in base al disposto dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013;
b) dagli obblighi di cui alla sezione 2 per le istituzioni aderenti a un IPS.
9.
Qualora sia concessa un’esenzione a norma del paragrafo 8, gli Stati membri:
a) applicano su base consolidata i requisiti delle sezioni 2 e 3 del presente capo ad un organismo centrale e agli enti ad esso affiliati ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013;
b) fanno obbligo all’IPS di soddisfare i requisiti di cui alla sezione 2 in cooperazione con ciascuno degli aderenti esentati.
A tal fine, ogni riferimento fatto nelle sezioni 2 e 3 del presente capo ad un gruppo include un organismo centrale e gli enti ad esso affiliati ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013/CE e le loro filiazioni e ogni riferimento a imprese madri o ad enti soggetti a vigilanza su base consolidata a norma dell’articolo 111 della direttiva 2013/36/UE include l’organismo centrale.
10.
Gli enti soggetti a vigilanza diretta della Banca centrale europea a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 o che rappresentano una quota significativa nel sistema finanziario di uno Stato membro definiscono i propri piani di risanamento a norma della sezione 2 del presente capo e sono soggetti a piani individuali di risoluzione a norma della sezione 3.
Ai fini del presente paragrafo, si considera che le attività di un ente rappresentino una quota significativa del sistema finanziario dello Stato membro, se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a) le sue attività superano complessivamente il valore di EUR 30000000000; oppure
b) la quota totale delle sue attività rispetto al PIL dello Stato membro di stabilimento supera il 20 %, salvo che il valore totale delle attività sia inferiore a EUR 5000000000.
11.
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare formati, modelli e definizioni uniformi per l’individuazione e la trasmissione delle informazioni da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione all’ABE ai fini del paragrafo 7, subordinatamente al principio di proporzionalità.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Sezione 2. Pianificazione del risanamento
Art. 5 Piani di risanamento
1. Gli Stati membri assicurano che ciascun ente, il quale non sia parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, prepari e tenga aggiornato un piano di risanamento che preveda l’adozione da parte dell’ente di misure volte al ripristino della sua situazione finanziaria dopo un deterioramento significativo della stessa. I piani di risanamento sono considerati un dispositivo di governance ai sensi dell’articolo 74 della direttiva 2013/36/UE.
2. Le autorità competenti assicurano che ciascun ente aggiorni il piano di risanamento almeno ogni anno o a seguito di cambiamenti della struttura giuridica o organizzativa, dell’attività o della situazione finanziaria che possano influire in misura sostanziale sul piano di risanamento o renderne necessaria la modifica. Le autorità competenti hanno facoltà di richiedere agli enti di aggiornare con maggiore frequenza i piani di risanamento.
3. I piani di risanamento non presuppongono l’accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario né il suo ottenimento.
4. Essi comprendono se del caso un’analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni contemplate dal piano, l’ente può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale, e identificano le attività che possono essere considerate idonee come garanzie.
5.
Fatto salvo l’articolo 4, gli Stati membri provvedono a che i piani di risanamento contengano le informazioni elencate nella sezione A dell’allegato. Gli Stati membri possono richiedere di inserire nei piani di risanamento informazioni supplementari.
I piani di risanamento includono altresì le eventuali misure che l’ente potrebbe adottare quando sussistano le condizioni per un intervento precoce ai sensi dell’articolo 27.
6. Gli Stati membri prescrivono che i piani di risanamento comprendano le condizioni e procedure atte a garantire la tempestività delle azioni di risanamento, così come una vasta gamma di opzioni di risanamento. Gli Stati membri prescrivono che i piani di risanamento contemplino una serie di scenari di grave stress macroeconomico e finanziario attinenti alla specifica situazione dell’ente e comprendenti eventi di natura sistemica e stress specifici per singole persone giuridiche e per i gruppi.
7. Entro il 3 luglio 2015, l’ABE, in stretta cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 che precisano la gamma di scenari cui ricorrere ai fini del presente articolo, paragrafo 6.
8. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti abbiano il potere di imporre a un ente di tenere documentazione particolareggiata dei contratti finanziari di cui l’ente medesimo è parte.
9. L’organo di amministrazione dell’ente di cui al paragrafo 1 esamina e approva il piano di risanamento prima di sottoporlo all’autorità competente.
10.
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano, fatto salvo l’articolo 4, le informazioni da inserire nel piano di risanamento di cui al presente articolo, paragrafo 5.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Art. 6 Valutazione dei piani di risanamento
1. Gli Stati membri fanno obbligo agli enti tenuti a preparare i piani di risanamento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, di sottoporre i piani medesimi alla verifica dell’autorità competente. Gli Stati membri fanno obbligo agli enti di dimostrare all’autorità competente che questi piani soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2.
2. Le autorità competenti, entro sei mesi dalla presentazione di ciascun piano e previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri in cui sono situate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, procedono alla verifica del piano e valutano in che misura soddisfi i requisiti stabiliti all’articolo 5 e i seguenti criteri:
a) la ragionevole probabilità che l’attuazione delle disposizioni proposte nel piano preservi o ripristini la sostenibilità economica e la situazione finanziaria dell’ente o del gruppo, tenuto conto delle misure preparatorie che l’ente ha preso o intende prendere;
b) la ragionevole probabilità che l’attuazione del piano e delle opzioni specifiche ivi contenute sia rapida ed efficace in situazioni di stress finanziario evitando quanto più possibile effetti negativi di entità significativa sul sistema finanziario, anche in scenari che indurrebbero altri enti a mettere in atto piani di risanamento nello stesso periodo.
3. Nella valutazione dell’adeguatezza dei piani di risanamento, l’autorità competente tiene in considerazione l’adeguatezza del capitale e della struttura di finanziamento dell’ente rispetto al livello di complessità della struttura organizzativa e del profilo di rischio dell’ente.
4. L’autorità competente presenta il piano di risanamento all’autorità di risoluzione. Quest’ultima può esaminarlo al fine di individuare eventuali azioni che possono avere un impatto negativo sulla capacità di risoluzione dell’ente e formula raccomandazioni al riguardo all’autorità competente.
5.
Se valuta che il piano di risanamento presenta sostanziali carenze o che la sua attuazione è soggetta a sostanziali impedimenti, l’autorità competente comunica all’ente o all’impresa madre del gruppo la sua valutazione richiedendogli formalmente di presentare entro due mesi, estensibili a tre con l’approvazione delle autorità, un piano modificato che indichi in che modo si stia ponendo rimedio a tali carenze o impedimenti.
Prima di richiedere formalmente a un ente di ripresentare un piano di risanamento, l’autorità competente dà all’ente l’opportunità di esporre il proprio parere su tale richiesta.
Se ritiene che il piano modificato non ponga adeguato rimedio alle carenze e agli impedimenti l’autorità competente può ingiungere all’ente di apportare modifiche specifiche.
6.
Se l’ente non presenta un piano di risanamento modificato o se l’autorità competente stabilisce che il piano di risanamento modificato non pone rimedio in maniera adeguata alle carenze o ai potenziali impedimenti individuati nella prima valutazione e se non è possibile porre adeguato rimedio a carenze e impedimenti con l’ingiunzione di apportare modifiche specifiche, l’autorità competente impone all’ente di individuare in tempi ragionevoli le modifiche che può apportare alla sua attività al fine di porre rimedio alle carenze o agli impedimenti all’attuazione del piano stesso.
Se l’ente non individua tali modifiche nei tempi fissati dall’autorità competente o se valuta che le azioni da esso proposte non porrebbero adeguato rimedio alle carenze o impedimenti l’autorità competente può ingiungere all’ente di prendere le misure ritenute necessarie e proporzionate, tenendo conto della gravità delle carenze e degli impedimenti e dell’effetto delle misure sull’attività dell’ente.
L’autorità competente può, fatto salvo l’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, ingiungere all’ente di:
a) ridurre il proprio profilo di rischio, compreso il rischio di liquidità;
b) attivare tempestive misure di ricapitalizzazione;
c) riesaminare la strategia e la struttura dell’ente;
d) modificare la strategia di finanziamento al fine di migliorare la resilienza delle linee di business principali e delle funzioni essenziali;
e) modificare la propria struttura di governance.
L’elenco di misure di cui al presente paragrafo non osta a che gli Stati membri autorizzino le autorità competenti a prendere misure supplementari previste dal diritto nazionale.
7.
Allorché l’autorità competente richiede all’ente di prendere misure in forza del paragrafo 6, la decisione sulle misure è motivata e conforme al principio di proporzionalità.
La decisione è notificata per iscritto all’ente e può essere impugnata.
8.
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione in cui specifica i criteri minimi che l’autorità competente deve considerare ai fini della valutazione di cui al presente articolo, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 1.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Art. 7 Piani di risanamento di gruppo
1. Gli Stati membri provvedono a che l’impresa madre nell’Unione prepari e presenti all’autorità di vigilanza su base consolidata un piano di risanamento di gruppo. I piani di risanamento di gruppo consistono in un piano di risanamento per l’intero gruppo facente capo all’impresa madre nell’Unione. Il piano di risanamento di gruppo individua le misure che potrebbe essere necessario attuare a livello dell’impresa madre nell’Unione e di ogni singola filiazione.
2. A norma dell’articolo 8, le autorità competenti possono richiedere alle filiazioni di preparare e presentare piani di risanamento su base individuale.
3. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza stabiliti nella presente direttiva, l’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette i piani di risanamento di gruppo:
a) alle pertinenti autorità competenti di cui agli articoli 115 e 116 della direttiva 2013/36/UE;
b) alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono situate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione;
c) all’autorità di risoluzione a livello di gruppo; e
d) alle autorità di risoluzione delle filiazioni.
4.
Il piano di risanamento di gruppo mira alla stabilizzazione del gruppo nel suo complesso o di un suo ente, qualora si trovino in una situazione di stress, in modo da risolvere o eliminare le cause della difficoltà e ristabilire la situazione finanziaria del gruppo o dell’ente in questione, tenendo altresì conto della situazione finanziaria delle altre entità del gruppo.
Il piano di risanamento di gruppo prevede disposizioni per il coordinamento e la coerenza delle misure da adottare a livello dell’impresa madre nell’Unione e delle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), nonché misure da intraprendere a livello di filiazioni e, ove applicabile, in conformità della direttiva 2013/36/UE, di succursali significative.
5. Il piano di risanamento di gruppo e qualunque piano elaborato per una data filiazione, comprende gli elementi precisati all’articolo 5. Tali piani includono eventualmente dispositivi per il sostegno finanziario infragruppo adottati conformemente ad accordi per il sostegno finanziario infragruppo conclusi in conformità del capo III.
6.
I piani di risanamento di gruppo comprendono una serie di opzioni di risanamento che illustrino le azioni adatte agli scenari previsti all’articolo 5, paragrafo 6.
Per ciascuno di tali scenari il piano di risanamento di gruppo individua gli eventuali ostacoli all’attuazione di misure di risanamento all’interno del gruppo, anche a livello dei singoli enti cui il piano si rivolge, ed eventuali ostacoli pratici o giuridici sostanziali all’immediato trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività o attività all’interno del gruppo.
7. L’organo di amministrazione dell’ente che predispone il piano di risanamento di gruppo di cui al paragrafo 1 analizza e approva tale piano prima di trasmetterlo all’autorità di vigilanza su base consolidata.
Art. 8 Valutazione dei piani di risanamento di gruppo
1. L’autorità di vigilanza su base consolidata, insieme alle autorità competenti delle filiazioni e previa consultazione delle autorità competenti di cui all’articolo 116 della direttiva 2013/36/UE e delle autorità competenti delle succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, verifica il piano di risanamento di gruppo e ne valuta la rispondenza ai requisiti e criteri stabiliti agli articoli 6 e 7. La valutazione, effettuata secondo la procedura prevista dall’articolo 6 e in conformità del presente articolo, tiene conto dell’impatto potenziale delle misure di risanamento sulla stabilità finanziaria di tutti gli Stati membri in cui opera il gruppo.
2.
L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti delle filiazioni fanno il possibile per giungere ad una decisione congiunta:
a) sulla verifica e valutazione del piano di risanamento di gruppo;
b) sull’opportunità di preparare un piano di risanamento su base individuale per gli enti appartenenti al gruppo; e
c) sull’applicazione delle misure di cui all’articolo 6, paragrafi 5 e 6.
Le parti fanno il possibile per giungere ad una decisione congiunta entro quattro mesi dalla data di trasmissione da parte dell’autorità di vigilanza su base consolidata del piano di risanamento di gruppo a norma dell’articolo 7, paragrafo 3.
L’ABE può, su richiesta dell’autorità competente, prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.
3.
In mancanza di una decisione congiunta delle autorità competenti entro quattro mesi dalla data di trasmissione sulla verifica e valutazione del piano di risanamento di gruppo o sulle misure che si richiede all’impresa madre nell’Unione di prendere ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 5 e 6, l’autorità di vigilanza su base consolidata adotta una propria decisione riguardo a tali questioni. L’autorità di vigilanza su base consolidata adotta la propria decisione dopo aver tenuto conto delle opinioni e delle riserve espresse dalle altre autorità competenti nel corso del periodo di quattro mesi. L’autorità di vigilanza su base consolidata notifica la decisione all’impresa madre nell’Unione e alle altre autorità competenti.
Qualora, al termine di tale periodo di quattro mesi, una delle autorità competenti di cui al paragrafo 2 abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 7 all’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Si ritiene che il periodo di quattro mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all’ABE dopo la scadenza del periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di vigilanza su base consolidata.
4.
In mancanza di una decisione congiunta delle autorità competenti entro quattro mesi dalla data di trasmissione in ordine:
a) all’opportunità di preparare un piano di risanamento su base individuale per gli enti di loro competenza; o
b) all’applicazione, a livello di filiazione, delle misure di cui all’articolo 6, paragrafi 5 e 6;
ciascuna autorità competente adotta una propria decisione sulla materia.
Qualora, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità competenti interessate abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 7 all’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità competente della filiazione rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità competente della filiazione a livello individuale.
5. Le altre autorità competenti che non dissentono ai sensi del paragrafo 4 possono giungere ad una decisione congiunta su un piano di risanamento di gruppo riguardante le entità del gruppo nelle rispettive giurisdizioni territoriali.
6. La decisione congiunta di cui al paragrafo 2 o 5 e le decisioni adottate dalle autorità competenti in assenza di una decisione congiunta di cui ai paragrafi 3 e 4 sono riconosciute come conclusive e applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.
7. Su richiesta di un’autorità competente in conformità del paragrafo 3 o 4, l’ABE può unicamente prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010 in relazione alla valutazione dei piani di risanamento e all’attuazione delle misure di cui all’articolo 6, paragrafo 6, lettere a), b) e d).
Art. 9 Indicatori del piano di risanamento
1.
Ai fini degli articoli da 5 a 8, le autorità competenti richiedono che ciascun piano di risanamento comprenda il complesso degli indicatori stabiliti dall’ente e identifichi le circostanze in cui possano essere adottate le azioni ritenute opportune che sono indicate nel piano. Tali indicatori sono concordati dalle autorità competenti in sede di valutazione dei piani di risanamento in conformità degli articoli 6 e 8. Gli indicatori possono essere di natura qualitativa o quantitativa in ordine alla situazione finanziaria dell’ente e devono poter essere facilmente monitorati. Le autorità competenti assicurano che gli enti mettano in atto i dispositivi opportuni per il regolare monitoraggio degli indicatori.
In deroga al primo comma un ente può:
a) agire nell’ambito del suo piano di risanamento quando l’indicatore pertinente non sia stato soddisfatto, ma l’organo di amministrazione dell’ente lo ritenga opportuno date le circostanze, oppure
b) astenersi dall’agire quando l’organo di amministrazione dell’ente non lo consideri opportuno date le circostanze.
La decisione di agire nel senso indicato nel piano di risanamento o la decisione di astenersi da tale azione deve essere notificata senza indugio all’autorità competente.
2. Entro il 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 che specificano l’elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi di cui al paragrafo 1.
Sezione 3. Pianificazione della risoluzione
Art. 10 Piani di risoluzione
1. L’autorità di risoluzione prepara, previa consultazione dell’autorità competente e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, un piano di risoluzione per ciascun ente che non fa parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE. Detto piano prevede le azioni di risoluzione che l’autorità di risoluzione può attuare qualora l’ente soddisfi le condizioni per la risoluzione. All’ente interessato sono comunicate le informazioni di cui al paragrafo 7, lettera a).
2. Nell’elaborazione del piano di risanamento, l’autorità di risoluzione identifica eventuali ostacoli sostanziali alla possibilità di risoluzione e, se opportuno e conforme al principio di proporzionalità, contempla modalità d’intervento atte ad affrontarli, secondo le disposizioni del capo II del presente titolo.
3. Il piano di risoluzione tiene conto degli scenari pertinenti, tra cui l’ipotesi che il dissesto sia specifico o si verifichi in un momento di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a carattere sistemico. Il piano di risoluzione non presuppone alcuno degli interventi seguenti:
a) sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’articolo 100;
b) assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o
c) assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie (collateralisation), durata e tasso di interesse non standard.
4. Il piano di risoluzione comprende un’analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, l’ente può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale e identifica le attività che possono essere considerate idonee come garanzie.
5. Le autorità di risoluzione possono richiedere agli enti di prestare loro assistenza nella preparazione e nell’aggiornamento dei piani.
6.
Il piano di risoluzione è rivisto, e se del caso aggiornato, almeno una volta all’anno e a seguito di cambiamenti sostanziali nella struttura giuridica o organizzativa dell’ente, nella sua attività o nella sua situazione finanziaria che possano influire in misura sostanziale sull’efficacia del piano o rendere altrimenti necessaria una revisione del piano di risoluzione.
Ai fini della revisione o dell’aggiornamento dei piani di risoluzione di cui al precedente comma, gli enti e le autorità competenti comunicano immediatamente all’autorità di risoluzione qualsiasi cambiamento che necessiti tale revisione o aggiornamento.
La revisione di cui al primo comma è effettuata dopo l'attuazione delle azioni di risoluzione o l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 59.
Nel fissare le scadenze di cui all'articolo 10, paragrafo 7, punti o) e p), nelle circostanze di cui al terzo comma del presente paragrafo, l'autorità di risoluzione tiene conto del termine per conformarsi al requisito di cui all'articolo 104 ter della direttiva 2013/36/UE.
7. Fatto salvo l’articolo 4, il piano di risoluzione prevede una serie di opzioni per l’applicazione all’ente degli strumenti e poteri di risoluzione di cui al titolo IV. Esso comprende, laddove possibile e opportuno in forma quantificata:
a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano;
b) una sintesi dei cambiamenti sostanziali intervenuti nell’ente dall’ ultima predisposizione delle informazioni sulla risoluzione;
c) la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di business principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantire la continuità in caso di dissesto dell’ente;
d) stima dei tempi necessari per l’esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;
e) descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione effettuata a norma del presente articolo, paragrafo 2, e dell’articolo 15;
f) una descrizione delle misure necessarie, ai sensi dell’articolo 17, per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione individuati a seguito della valutazione effettuata a norma dell’articolo 15;
g) una descrizione delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle funzioni essenziali, linee di business principali e attività dell’ente;
h) una descrizione particolareggiata dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 11 siano aggiornate e a disposizione delle autorità di risoluzione in qualsiasi momento;
i) una spiegazione da parte delle autorità di risoluzione per precisare le modalità che permettono il finanziamento delle opzioni di risoluzione senza presupporre alcuno degli interventi seguenti;
i) sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’articolo 100;
ii) assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o
iii) assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
j) una descrizione particolareggiata delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e le tempistiche applicabili;
k) una descrizione delle interdipendenze critiche;
l) una descrizione delle opzioni praticabili per mantenere l’accesso ai pagamenti, ai servizi di compensazione e ad altre infrastrutture e una valutazione della portabilità delle posizioni dei clienti;
m) un’analisi dell’impatto del piano sui dipendenti dell’ente, compresa una stima dei costi associati e una descrizione delle previste procedure di consultazione del personale durante il processo di risoluzione, tenendo conto se del caso dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali;
n) il piano di comunicazione con i media e con il pubblico;
o) i requisiti di cui agli articoli 45 sexies e 45 septies e una scadenza per il raggiungimento di tale livello conformemente all'articolo 45 quaterdecies;
p) laddove un'autorità di risoluzione applichi l'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7, i termini per l'adempimento da parte dell'entità soggetta a risoluzione conformemente all'articolo 45 quaterdecies;
q) una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi dell’ente;
r) ove applicabile, qualsiasi parere espresso dall’ente in merito al piano di risoluzione.
8. Gli Stati membri devono assicurare che le autorità di risoluzione abbiano il potere di imporre a un ente e a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di tenere documentazione particolareggiata dei contratti finanziari di cui è parte. L’autorità di risoluzione può specificare un termine entro il quale l’ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), deve essere in grado di produrre tale documentazione. Lo stesso termine si applica a tutti gli enti e a tutte le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della medesima giurisdizione. L’autorità di risoluzione può decidere di fissare termini diversi per tipi diversi di contratti finanziari di cui all’articolo 2, punto 100. Il presente paragrafo non incide sui poteri di raccolta di informazioni dell’autorità competente.
9.
L’ABE elabora, previa consultazione con il CERS, progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano i contenuti del piano di risoluzione.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Art. 11 Informazioni ai fini dei piani di risoluzione e cooperazione dell’ente
1.
Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di imporre all’ente:
a) di assicurare la necessaria cooperazione ai fini della preparazione dei piani di risoluzione;
b) di fornir loro, direttamente o per il tramite dell’autorità competente, tutte le informazioni necessarie per la preparazione e l’attuazione dei piani di risoluzione.
In particolare, tali autorità hanno il potere di esigere, fra le altre, le informazioni e analisi specificate nella sezione B dell’allegato.
2. Le autorità competenti negli Stati membri pertinenti collaborano con le autorità di risoluzione al fine di verificare se le informazioni di cui al paragrafo 1 siano già disponibili in tutto o in parte. Ove tali informazioni siano disponibili, le autorità competenti le comunicano alle autorità di risoluzione.
3.
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare le procedure e una serie minima di moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai sensi del presente articolo.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma, in conformità dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Art. 12 Piani di risoluzione di gruppo
1.
Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle filiazioni e previa consultazione delle autorità di risoluzione di succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, preparino piani di risoluzione di gruppo. Il piano di risoluzione di gruppo individua le misure da adottare in relazione:
a) all'impresa madre nell'Unione;
b) alle filiazioni appartenenti al gruppo e stabilite nell'Unione;
c) alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d); e
d) alle filiazioni appartenenti al gruppo e ubicate fuori dell'Unione, nel rispetto del titolo VI.
Conformemente alle misure di cui al primo comma, il piano di risoluzione individua per ciascun gruppo le entità soggette a risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione.
a)
b)
c)
2. Il piano di risoluzione di gruppo è preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell’articolo 11.
3.
Il piano di risoluzione di gruppo:
a) espone le azioni di risoluzione da avviare per le entità soggette a risoluzione negli scenari di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e le implicazioni di tali azioni di risoluzione per le altre entità del gruppo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), per l'impresa madre e per gli enti filiazioni;
a bis) se un gruppo comprende più di un gruppo soggetto a risoluzione, definisce le azioni di risoluzione in relazione alle entità soggette a risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione e le implicazioni di queste azioni per:
i) altre entità del gruppo che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;
ii) altri gruppi soggetti a risoluzione;
b) esamina in che misura gli strumenti di risoluzione potrebbero essere applicati, e i poteri di risoluzione potrebbero essere esercitati, relativamente alle entità soggette a risoluzione stabilite nell'Unione in maniera coordinata, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attività svolte da una serie di entità del gruppo o da determinati entità del gruppo o gruppi soggetti a risoluzione, e individua i potenziali impedimenti a una risoluzione coordinata;
c) nel caso di un gruppo che comprende entità significative costituite in paesi terzi, definisce opportune intese per la cooperazione e il coordinamento con le autorità pertinenti di tali paesi terzi e le implicazioni della risoluzione nell’Unione;
d) indica le misure, tra cui la separazione giuridica ed economica di particolari funzioni o linee di business, necessarie per agevolare la risoluzione di gruppo quando ne sono soddisfatte le condizioni;
e) definisce eventuali interventi supplementari, non indicati nella presente direttiva, che le autorità di risoluzione pertinenti intendono adottare in relazione alle entità all'interno di ciascun gruppo soggetto a risoluzione;
f) indica le modalità di finanziamento delle azioni di risoluzione di gruppo e, qualora siano necessari interventi di finanziamento, espone principi per la ripartizione della responsabilità del finanziamento tra fonti presenti in diversi Stati membri. Il piano non presuppone alcuno dei seguenti interventi:
i) sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’articolo 100;
ii) assistenza di liquidità di emergenza della banca centrale; oppure
iii) assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
Detti principi sono stabiliti in funzione di criteri equi ed equilibrati e tengono conto, in particolare, dell’articolo 107, paragrafo 5, e dell’impatto sulla stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri interessati.
4. La valutazione della possibilità di risoluzione di gruppo ai sensi dell’articolo 16 avviene contestualmente alla preparazione e all’aggiornamento dei piani di risoluzione di gruppo in conformità di detto articolo. Una descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione effettuata in conformità dell’articolo 16 è inclusa nel piano di risoluzione di gruppo.
5. Il piano di risoluzione di gruppo non ha un impatto sproporzionato su alcuno Stato membro.
6.
L’ABE elabora, previa consultazione con il CERS, progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano i contenuti dei piani di risoluzione di gruppo, tenendo conto della diversità dei modelli di business dei gruppi nel mercato interno.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Art. 13 Requisiti e procedura per i piani di risoluzione di gruppo
1.
Le imprese madri nell’Unione trasmettono le informazioni eventualmente richieste in conformità dell’articolo 11 all’autorità di risoluzione a livello di gruppo. Le informazioni riguardano l’impresa madre nell’Unione e, nella misura necessaria, ciascuna entità del gruppo, comprese le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d).
Fatti salvi gli obblighi di riservatezza stabiliti nella presente direttiva, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette le informazioni fornite a norma del presente paragrafo:
a) all’ABE;
b) alle autorità di risoluzione delle filiazioni;
c) alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione;
d) alle pertinenti autorità competenti di cui agli articoli 115 e 116 della direttiva 2013/36/UE; e
e) alle autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d).
Le informazioni fornite dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo alle autorità di risoluzione e alle autorità competenti per gli enti filiazione, alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative nonché alle pertinenti autorità competenti di cui agli articoli 115 e 116 della direttiva 2013/36/UE comprendono almeno tutte le informazioni pertinenti all’ente filiazione o alla succursale significativa. Le informazioni fornite all’ABE comprendono tutte le informazioni pertinenti per il ruolo dell’ABE in relazione ai piani di risoluzione di gruppo. Nel caso di informazioni relative a enti filiazioni di paesi terzi l’autorità di risoluzione a livello di gruppo non è obbligata a trasmettere tali informazioni senza il consenso della pertinente autorità di vigilanza o autorità di risoluzione del paese terzo.
2. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione a livello di gruppo preparino e tengano aggiornati i piani di risoluzione di gruppo collaborando con le autorità di risoluzione cui al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, nei collegi di risoluzione e previa consultazione delle pertinenti autorità competenti, incluse le autorità competenti delle giurisdizioni territoriali degli Stati membri in cui sono ubicate succursali significative. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo hanno facoltà, se lo desiderano, e fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 98 della presente direttiva, di coinvolgere nella preparazione e nel mantenimento dei piani di risoluzione di gruppo le autorità di risoluzione dei paesi terzi nella cui giurisdizione il gruppo ha stabilito filiazioni o società di partecipazione finanziaria oppure succursali significative di cui all’articolo 51 della direttiva 2013/36/UE.
3. Gli Stati membri assicurano che i piani di risoluzione di gruppo siano rivisti e, ove opportuno, aggiornati almeno una volta all’anno e dopo qualsiasi cambiamento nella struttura giuridica o organizzativa, nell’attività o nella situazione finanziaria del gruppo (compresa ogni entità del gruppo) che possa influire in misura sostanziale sul piano o renderne necessaria la modifica.
4.
L’adozione del piano di risoluzione di gruppo assume la forma di una decisione congiunta delle autorità di risoluzione a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione delle filiazioni.
Se un gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione, la programmazione delle azioni di risoluzione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a bis), è inclusa in una decisione congiunta di cui al primo comma del presente paragrafo.
Tali autorità di risoluzione assumono una decisione congiunta entro quattro mesi dalla data in cui l’autorità di risoluzione a livello di gruppo ha trasmesso le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma.
L’ABE può, su richiesta di un’autorità di risoluzione, prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.
5.
In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di risoluzione entro quattro mesi, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo adotta una propria decisione in merito al piano di risoluzione del gruppo. La decisione è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle altre autorità di risoluzione. La decisione è trasmessa all’impresa madre nell’Unione dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo.
Fatto salvo il paragrafo 9 del presente articolo, qualora al termine del periodo di quattro mesi una delle autorità di risoluzione abbia rinviato il caso all’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo.
6.
In assenza di una decisione congiunta delle autorità di risoluzione entro quattro mesi, ciascuna autorità di risoluzione che è competente per una filiazione e dissente dal piano di risoluzione del gruppo adotta una propria decisione e, se del caso, individua l'entità soggetta a risoluzione e prepara e tiene aggiornato un piano di risoluzione per il gruppo soggetto a risoluzione composto dalle entità nella propria giurisdizione territoriale. Ogni singola decisione delle autorità di risoluzione dissenzienti è pienamente motivata, espone i motivi del dissenso sul piano proposto per la risoluzione di gruppo e tiene conto delle opinioni e delle riserve espresse dalle altre autorità di risoluzione e autorità competenti. Ciascuna autorità di risoluzione comunica la propria decisione agli altri membri del collegio di risoluzione.
Fatto salvo il paragrafo 9 del presente articolo, qualora al termine del periodo di quattro mesi una delle autorità di risoluzione abbia rinviato il caso all’ABE in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di risoluzione interessata rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di risoluzione della filiazione.
7. Le altre autorità di risoluzione che non dissentono ai sensi del paragrafo 6 possono giungere ad una decisione congiunta su un piano di risanamento di gruppo riguardante le entità del gruppo nelle rispettive giurisdizioni territoriali.
8. Le decisioni congiunte di cui ai paragrafi 4 e 7 e le decisioni adottate dalle autorità di risoluzione in assenza di una decisione congiunta di cui ai paragrafi 5 e 6 sono riconosciute come conclusive e applicate dalle altre autorità di risoluzione interessate.
9. Conformemente ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo, su richiesta di un’autorità di risoluzione, l’ABE può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, a meno che le autorità di risoluzione interessate valutino che la materia oggetto di dissenso possa incidere in qualunque modo sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.
10. Qualora siano adottate decisioni congiunte a norma dei paragrafi 4 e 7 e l’autorità di risoluzione valuti ai sensi del paragrafo 9 che l’oggetto del disaccordo concernente i piani di risoluzione di gruppo viola le competenze di bilancio del relativo Stato membro, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo avvia un riesame del piano di risoluzione del gruppo compreso il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
Art. 14 Trasmissione dei piani di risoluzione alle autorità competenti
1. L’autorità competente trasmette i piani di risoluzione e ogni eventuale modifica degli stessi alle autorità competenti interessate.
2. L’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette i piani di risoluzione e ogni eventuale modifica degli stessi alle autorità competenti interessate.
Capo II. Possibilità di risoluzione
Art. 15 Valutazione delle possibilità di risoluzione per gli enti
1.
Gli Stati membri assicurano che l’autorità di risoluzione valuti, previa consultazione dell’autorità competente e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, in che misura è possibile la risoluzione di un ente non facente parte di un gruppo senza presupporre:
a) un sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’articolo 100;
b) un’assistenza di liquidità di emergenza della banca centrale;
c) un’assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
La risoluzione di un ente s’intende possibile quando all’autorità di risoluzione risulta fattibile e credibile liquidare l’ente con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverne la crisi applicando all’ente i vari strumenti di risoluzione ed esercitando nei suoi confronti i diversi poteri di risoluzione, evitando il più possibile qualsiasi effetto negativo significativo, comprese situazioni di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello sistemico, sul sistema finanziario dello Stato membro in cui l’ente è stabilito o di altri Stati membri dell’Unione e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dall’ente. Le autorità di risoluzione notificano con tempestività all’ABE quando la risoluzione di un ente non viene ritenuta possibile.
2. Ai fini della valutazione della possibilità di risoluzione di cui al paragrafo 1, l’autorità di risoluzione esamina, come minimo, gli aspetti specificati nella sezione C dell’allegato.
3. La valutazione della possibilità di risoluzione ai sensi del presente articolo è effettuata dall’autorità di risoluzione contestualmente e ai fini della preparazione e all’aggiornamento del piano di risoluzione in conformità dell’articolo 10.
4.
L’ABE elabora, previa consultazione del CERS, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quali aspetti e criteri devono, a norma del presente articolo, paragrafo 2, e dell’articolo 16, essere esaminati ai fini della valutazione della possibilità di risoluzione di enti o gruppi.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Art. 16 Valutazione delle possibilità di risoluzione per i gruppi
1.
Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle filiazioni e previa consultazione dell’autorità di vigilanza su base consolidata e delle autorità competenti di tali filiazioni, e le autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, valutino in che misura è possibile la risoluzione di gruppi senza presupporre:
a) un sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’articolo 100;
b) un’assistenza di liquidità di emergenza della banca centrale;
c) un’assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
La risoluzione di un gruppo s'intende possibile quando alle autorità di risoluzione risulta fattibile e credibile liquidare le entità del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolvere il gruppo applicando gli strumenti di risoluzione alle sue entità soggette a risoluzione ed esercitando nei loro confronti i poteri di risoluzione evitando quanto più possibile qualsiasi conseguenza negativa significativa sul sistema finanziario degli Stati membri in cui le entità o le succursali del gruppo sono ubicate, o di altri Stati membri o dell'Unione, anche di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello sistemico, nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dalle entità del gruppo mediante la loro separazione, se praticabile facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo.
Se non ritengono possibile la risoluzione di un gruppo, le autorità di risoluzione a livello di gruppo ne danno notifica con tempestività all'ABE.
La valutazione della possibilità di risoluzione di gruppo è presa in considerazione dai collegi di risoluzione di cui all’articolo 88.
2. Ai fini della valutazione della possibilità di risoluzione del gruppo, le autorità di risoluzione esaminano, come minimo, gli aspetti specificati nella sezione C dell’allegato.
3. La valutazione della possibilità di risoluzione del gruppo ai sensi del presente articolo è effettuata contestualmente e ai fini della preparazione e aggiornamento dei piani di risoluzione di gruppo in conformità dell’articolo 12. La valutazione è effettuata nell’ambito del processo decisionale stabilito all’articolo 13.
4.
Gli Stati membri assicurano che, se un gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione, le autorità di cui al paragrafo 1 valutino la possibilità di risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione in conformità del presente articolo.
La valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo viene eseguita in aggiunta alla valutazione della possibilità di risoluzione dell'intero gruppo ed è effettuata all'interno della procedura decisionale di cui all'articolo 13.