Sez. 1, Ordinanza n. 4754 del 24/02/2025 (Rv. 673920-02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Liquidazione dei beni nel concordato preventivo ex art. 163 bis della l.f. - Trasferimento dei beni tramite atto negoziale autorizzato ex art. 161, comma 7, della l.fall. - Natura di vendita esecutiva - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE
In tema di liquidazione dell'attivo nel concordato preventivo tramite la procedura competitiva delle cd. offerte concorrenti ex art. 163-bis della l.fall., il trasferimento dei beni ha natura di vendita coattiva anche quando si realizza tramite atto negoziale, autorizzato ai sensi dell'art. 161, comma 7, della l. fall., in esito ad una procedura che non ha registrato valide offerte ulteriori ed i beni sono, pertanto, assegnati all'originario offerente individuato nel piano concordatario, poiché la cessione interviene comunque all'esito (negativo) di un procedimento competitivo volto alla ricerca di altri interessati e la vendita si conclude sempre in seguito ad una gara.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 105 com. 4, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 108, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 161 com. 7 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 163 bis CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)