Sez. 2, Sentenza n. 14146 del 27/05/2025 (Rv. 674735-01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Avvocati - Liquidazione compenso - Minimi ex art. 4, d.m. n. 55 del 2014 novellato - Derogabilità - Esclusione - Retroattività per le liquidazioni "sub iudice" alla data di entrata in vigore - Condizioni.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
L'inderogabilità dei parametri minimi previsti ex art. 4, d.m. n. 55 del 2014 novellato opera retroattivamente per tutte le liquidazioni ancora sottoposte alla cognizione del giudice, seppure regolate, al tempo della statuizione impugnata, dall'art. 4 nella sua originaria formulazione; unico limite alla retroattività del principio di inderogabilità è la definitività della statuizione sulle spese, dovendo diversamente il Giudice provvedere a una nuova liquidazione con riferimento
alla tabella vigente alla data in cui si pronuncia, quando a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)