Sez. 3, Sentenza n. 10739 del 11/08/2000 (Rv. 539543 - 01)
MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA - IN GENERE | Natura - Efficacia irretroattiva - Obblighi del mandante.
MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA - IN GENERE
La revoca del mandato, di cui al n. 2 dell'art. 1712 cod.civ., ha natura di recesso unilaterale con efficacia "ex nunc", priva di effetti estintivi rispetto al rapporto e dotata della capacità di paralizzare l'efficacia del rapporto stesso per il futuro, ossia da quando la relativa dichiarazione di volontà sia stata indirizzata al mandatario e sia decorso l'eventuale preavviso. Ne consegue che la revoca non elimina l'attività gestoria compiuta dal mandatario, restando salvi gli effetti del contratto verificatisi anteriormente alla dichiarazione di revoca, ed il mandante è tenuto a far fronte alle obbligazioni in precedenza contratte per suo conto dal mandatario nei confronti dei terzi, per quanto non ancora eventualmente esigibili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1719, Cod. Civ. art. 1722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)