Sez. 5 - , Ordinanza n. 2861 del 31/01/2019 (Rv. 652375 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Motivazione "per relationem" - Rinvio a precedenti di merito - Legittimità - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE
La motivazione "per relationem" della sentenza, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione delle controversie, l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)