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Sez. 4, Sentenza n. 2214 del 28/01/1972 Ud. (dep. 10/04/1972) Rv. 120733 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO -IN GENERE - DISCREZIONALITA - SENTENZA - IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120733-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO -IN GENERE - DISCREZIONALITA - SENTENZA - IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*

L'art 520 cod proc pen attribuisce al giudice di appello un potere discrezionale in ordine alla rinnovazione del dibattimento ed agli altri provvedimenti dall'articolo stesso previsti; tuttavia il giudice, quando sia sollecitato dalle parti mediante apposite istanze, deve giustificare con congrua ed adeguata motivazione il mancato Esercizio del potere stesso a meno che dimostri, attraverso il complesso delle altre argomentazioni, il proprio convincimento circa l'inutilita delle nuove indagini richieste.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)