Sez. 3, Sentenza n. 2616 del 14/04/1986 (Rv. 445692 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - INDENNITÀ EX ART. 34 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - SPETTANZA AL CONDUTTORE - SUSSISTENZA IN CONCRETO DELLO AVVIAMENTO - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - INDENNITÀ EX ART. 34 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - SPETTANZA AL CONDUTTORE - SUSSISTENZA IN CONCRETO DELLO AVVIAMENTO - ESCLUSIONE.*
In caso di cessazione del contratto di locazione di immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione per uno dei motivi considerati dall'art. 34 della legge n. 392 del 1978, l'indennità (pari a 18 mensilità del canone) da tale norma prevista compete al conduttore indipendentemente dalla sussistenza in concreto dello avviamento, avendo il legislatore stabilito il diritto stesso in forza di una valutazione fondata sull'id quod plerumque accidit (V 2734/85, mass n 440507).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)