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Sez. L, Sentenza n. 5974 del 04/11/1988 (Rv. 460416 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - ALLA PARTE - DICHIARAZIONI DI UNA DELLE PARTI CONTENUTE IN UNA LETTERA INDIRIZZATA ALL'ALTRA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460416-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - ALLA PARTE - DICHIARAZIONI DI UNA DELLE PARTI CONTENUTE IN UNA LETTERA INDIRIZZATA ALL'ALTRA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Le dichiarazioni di una delle parti contenute in una lettera indirizzata all'altra hanno rilievo probatorio soltanto quando il giudice del merito possa trarne immediatamente un convincimento circa i fatti controversi, in quanto esse siano favorevoli al destinatario e costituiscano quindi confessione stragiudiziale per il dichiarante, non potendo quest'ultimo precostituirsi con quelle una prova a sè favorevole. (V 3686/87, mass n 452624).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)