Sez. 1, Sentenza n. 17773 del 19/07/2013 (Rv. 627404 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE | Deposizione "de relato" - Utilizzabilità nei giudizi di disconoscimento di paternità - Ammissibilità - Limiti - Fondamento - Fatti risalenti - Ostacolo all'ammissione della prova - Esclusione.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE
In tema di azione di disconoscimento di paternità, le deposizioni testimoniali che riferiscono circostanze apprese "de relato", anche "ex parte actoris", sono idonee ad integrare, unitamente ad altri elementi di prova indiziari valutabili ex art. 116 cod. proc. civ., il quadro probatorio utilizzabile dal giudice del merito, essendo in gioco diritti personalissimi afferenti alla sfera intima e personale; né la lontananza dei fatti può costituire in sé ostacolo all'esercizio del diritto alla prova, in particolare in un'azione già caratterizzata dalla sottoposizione ad un rigido termine di decadenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)