Sez. 4, Sentenza n. 1256 del 03/04/1970 Ud. (dep. 01/10/1970) Rv. 115390 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - APPLICAZIONE D'UFFICIO IN APPELLO - DIVIETO.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - APPLICAZIONE D'UFFICIO IN APPELLO - DIVIETO.*
Il giudice di appello non puo applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena se questo non sia stato espressamente richiesto nei motivi d'appello dell'imputato. (Conf 114507, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)