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Sez. 1 - , Ordinanza n. 19601 del 04/08/2017 (Rv. 645181 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Ricorso per fallimento – Notificazione – Inosservanza del termine dilatorio di comparizione – Impugnazione - Indicazione delle attività processuali rimaste precluse – Da parte del ricorrente – Necessità – Giudice dell’appello – Rimessione al giudice di primo grado – Esclusione – Rinnovazione degli accertamenti e dovere di decidere nel merito – Sussistenza – Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645181-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In caso di inosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 15 l.fall., il giudice dell’appello, non ricorrendo né la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, né alcuna delle altre ipotesi di rimessione al giudice di prime cure tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., non deve limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, ma deve decidere nel merito, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti nella pregressa fase processuale ed ammissione del convenuto, contumace in primo grado, a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, gli sono state precluse. Tali attività il reclamante ha l’onere di precisare, pena l’inammissibilità del reclamo per difetto di interesse e per non rispondenza al modello legale di impugnazione. (Nel caso di specie la S.C., rilevato che la ricorrente si era regolarmente costituita nel giudizio di appello, ha ritenuto che le eccezioni di merito, da essa proposte, erano state ritualmente esaminate e respinte dalla corte territoriale, con decisione non specificamente censurata nel giudizio di legittimità ed ha perciò concluso che la esclusione della violazione del termine dilatorio, seppur erronea, non aveva comunque prodotto concreta lesione del diritto di difesa dichiarando inammissibile il ricorso).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 15 com. 3 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 100, Cod. Civ. art. 160, Cod. Civ. art. 353, Cod. Civ. art. 354

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)