Sez. 1, Sentenza n. 8014 del 06/04/1981 Ud. (dep. 07/08/1981) Rv. 150133 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - SPONTANEITÀ - ESTREMI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - SPONTANEITÀ - ESTREMI.*
Il legislatore, oltre a fissare un criterio temporale (il fatto riparatore deve essere compiuto prima del giudizio), esige, per la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen., seconda ipotesi, che l'Azione riparatrice sia efficace, che abbia cioè in concreto prodotto l'effetto dell'elisione o dell'attenuazione e che la stessa sia altresì spontanea. Ricorre tale ultimo presupposto allorquando la Determinazione si basa su motivi interni e manchi qualsiasi pressione esterna che possa indurre il soggetto a compiere l'Azione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)