Sez. L, Sentenza n. 5645 del 15/12/1989 (Rv. 464611 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - NEL PERIODO COSIDDETTO INTERMEDIO - RIDUZIONE - COMPENSO PER LAVORO SUBORDINATO OD AUTONOMO SVOLTO DAL LAVORATORE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - NEL PERIODO COSIDDETTO INTERMEDIO - RIDUZIONE - COMPENSO PER LAVORO SUBORDINATO OD AUTONOMO SVOLTO DAL LAVORATORE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Con riguardo alla Determinazione del danno risarcibile subito nel periodo cosiddetto intermedio (dal licenziamento alla sentenza di annullamento) dal lavoratore illegittimamente licenziato - danno che per la parte eccedente la misura legale minima garantita (pari a cinque mensilità di retribuzione) va commisurato alle retribuzioni che il dipendente avrebbe percepito in costanza di rapporto, salvo il computo in riduzione dell'aliunde perceptum in ragione del principio della "compensatio lucri cum damno" - il compenso per lavoro subordinato od autonomo, che il lavoratore medesimo percepisca nel suddetto periodo intermedio, comporta la riduzione corrispondente (sia pure limitatamente alla parte che ecceda la suddetta misura minima garantita) del risarcimento del danno solo se - e nei limiti in cui - quel compenso sia stato percepito durante l'intero (o soltanto parte del) periodo suddetto ed il lavoro svolto non sia comunque compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito del licenziamento. (V 1592/88, mass n 457639; (V 8889/87, mass n 456237).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1323, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)