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Sez. 1, Sentenza n. 1214 del 04/02/1992 (Rv. 475578 - 01)

Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - Oggetto del contratto (rischio assicurato) | Limitazione ai fatti accidentali - Evento accidentale - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475578-01

Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - Oggetto del contratto (rischio assicurato)

In materia di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui il rischio assicurato sia limitato ai fatti accidentali, un evento può qualificarsi accidentale quando, pur sussistendo la generica possibilità del suo accadimento, intervengano circostanze estranee all'attività dell'agente (predisposta con le cautele necessarie ad evitare l'altrui pregiudizio) che concretino l'astratta potenzialità dannosa di tale attività in uno specifico danno a carico di un determinato bene appartenente ad un terzo. L'accidentalità va invece esclusa quando l'evento dannoso si verifichi naturalmente in dipendenza della sola attività dell'agente e delle stesse modalità con cui essa è stata preordinata ed eseguita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)