Sez. 2, Sentenza n. 1936 del 29/03/1982 (Rv. 419789 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE - MANCANZA - PRINCIPIO O ELEMENTO DI PROVA SCRITTA - CONFIGURABILITÀ - INTEGRAZIONE - NECESSITÀ - MEZZI.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE - MANCANZA - PRINCIPIO O ELEMENTO DI PROVA SCRITTA - CONFIGURABILITÀ - INTEGRAZIONE - NECESSITÀ - MEZZI.*
Quando per il negozio non è prevista né dalla legge, né dalle parti la Forma scritta ad substantiam, il documento contenente la dichiarazione non sottoscritta, comunque inidoneo a valere come scrittura privata, costituisce principio o elemento di prova scritta, che va integrato circa la provenienza della dichiarazione documentata e la riconoscibilità di detta provenienza da parte del destinatario (quando ciò occorra in relazione alla funzione che l'atto è diretto ad assolvere) a mezzo di prova che può essere orale o scritta, con i diversi effetti, quoad probationem, nell'ampia gamma di ipotesi possibili.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)