Sez. 1, Sentenza n. 669 del 14/12/1983 Ud. (dep. 23/01/1984) Rv. 162322 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - CESSIONE PER USO DI GRUPPO - ATTIVITÀ PENALMENTE IRRILEVANTE - ESTREMI.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - CESSIONE PER USO DI GRUPPO - ATTIVITÀ PENALMENTE IRRILEVANTE - ESTREMI.*
La cessione di sostanze stupefacenti per uso di gruppo non costituisce attività penalmente irrilevante, in quanto rientra nella normale cessione prevista come reato dagli artt. 71 e 72 della legge n. 685 del 1975. Al riguardo, sono irrilevanti il titolo e la finalità della cessione medesima salvo che, trattandosi di modica quantità, l'atto negoziale venga compiuto per uso personale terapeutico. (V mass n 152358).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)