Sez. L, Sentenza n. 12838 del 27/12/1993 (Rv. 484880 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) | Per i marittimi componenti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti del Mezzogiorno e territori equiparati - Nel caso di navi iscritte successivamente al 31 agosto 1983 - Condizione - Per il personale di nave trasferita da compartimento non agevolato al compartimento di Venezia - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni)
Ai sensi dell'art. 6 bis del D.L. n. 277 del 1984, convertito, con modifiche, in legge n. 430 del 1984, l'applicabilità alle imprese di navigazione, per i marittimi componenti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno ed equiparati, degli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del d.P.R. n. 218 del 1978 postula, nel caso di navi iscritte ai suddetti compartimenti successivamente al 31 agosto 1983, la sussistenza della condizione che si tratti di prima iscrizione nelle matricole italiane. Pertanto, detti sgravi non spettano, in relazione a periodo anteriore alla data (19 settembre 1988) fissata dall'art. 35 della legge n. 234 del 1989, per il personale di nave trasferita da compartimento non agevolato al compartimento di Venezia (da equiparare ai territori del Mezzogiorno ai sensi della legge n. 171 del 1973) in data successiva al 31 agosto 1983, atteso il difetto, in tale ipotesi, della condizione anzidetta e tenuto altresì conto che il D.L. n. 276 del 1988 (il cui art. 2 differiva al 31 dicembre 1987 il termine del 31 agosto 1983) non è stato convertito in legge, mentre il citato art. 35 della legge n. 234 del 1989 - che, eliminando la condizione della prima iscrizione della nave nelle matricole italiane, estende il beneficio anche alle navi trasferite, nel periodo dal 1 settembre 1983 al 31 ottobre 1988, da compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno (o parimenti agevolati) - limita l'applicabilità del beneficio "a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 19 settembre 1988").
Riferimenti normativi: Legge 16/04/1973 num. 171 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST., Decreto Legge 29/06/1984 num. 277 art. 6 bis CORTE COST., Legge 04/08/1984 num. 430 CORTE COST., Decreto Legge 19/07/1988 num. 276 art. 2, Decreto Legge 17/09/1988 num. 408 art. 1, Legge 12/11/1988 num. 492, Legge 14/06/1989 num. 234 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)