Sez. 1, Sentenza n. 9051 del 05/12/1987 (Rv. 456319 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA - ACQUIRENTE DI IMMOBILI IPOTECATI - AMMISSIONE AL PASSIVO CONDIZIONATAMENTE AL PAGAMENTO DEL CREDITO IPOTECARIO - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA - ACQUIRENTE DI IMMOBILI IPOTECATI - AMMISSIONE AL PASSIVO CONDIZIONATAMENTE AL PAGAMENTO DEL CREDITO IPOTECARIO - ESCLUSIONE.*
Nel caso previsto dall'art. 1203 n. 2 cod. civ. il pagamento del credito ipotecario da parte dell'acquirente dell'immobile ipotecato costituisce non condizione sospensiva, ma elemento costitutivo della surrogazione legale talché prima del pagamento non vi è un diritto del detto acquirente dell'immobile ipotecato in attesa di divenire operativo in coincidenza con un suo atto potestativo, ma un'astratta situazione di legittimazione che si realizza con il compimento di tale atto. Ne consegue che l'acquirente dell'immobile ipotecato non può essere ammesso al passivo del fallimento del venditore condizionatamente al pagamento del credito ipotecario, non versandosi nelle ipotesi di credito condizionato di cui agli art. 55 e 95 legge fallimentare.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 2808, Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)