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Sez. 3, Sentenza n. 2344 del 20/07/1971 (Rv. 353226 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353226-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'apprezzamento del giudice di merito relativo alle gravita dello inadempimento costituisce un apprezzamento di mero fatto, incensurabile in Sede di legittimita, quando risulti congruamente e correttamente motivato. (Conf 44'70, mass n 344678).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)