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Sez. U, Sentenza n. 11930 del 11/11/1994 Ud. (dep. 26/11/1994) Rv. 199169 - 01

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Nuove contestazioni - In genere | Reato permanente - Capo di imputazione che non indica la data di cessazione della permanenza - Potere del giudice di conoscere della persistenza della condotta - Sussistenza - Nuova contestazione - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie in tema di accertamento della prescrizione.
Stato
decisa il 1994-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/199169-01

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Nuove contestazioni - In genere

Quando il capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativo ad un reato permanente si limiti ad indicare soltanto la data iniziale del fatto o quella della denuncia, ma non anche la data di cessazione della permanenza, l'intrinseca idoneità di tale tipo di reato a durare nel tempo, anche dopo l'avverarsi dei suoi elementi costitutivi, comporta che l'originaria contestazione si estenda all'intero sviluppo della fattispecie criminosa e che l'imputato sia conseguentemente chiamato a difendersi, fin dall' origine, non soltanto in ordine alla parte già realizzatasi di tale fattispecie, ma anche con riguardo a quella successiva perdurante fino alla cessazione della condotta o dell'offesa e comunque non oltre la sentenza di primo grado. In tal caso il giudice del dibattimento deve tener conto, pertanto, ai fini della condanna o comunque ad ogni effetto penale, anche della persistenza della condotta oltre quelle date, come emersa dall'istruttoria dibattimentale, senza che sia necessaria un'ulteriore specifica contestazione da parte del pubblico ministero. (Fattispecie in tema di accertamento della decorrenza del termine utile per il maturarsi della prescrizione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)