Sez. 5, Sentenza n. 25558 del 03/12/2014 (Rv. 633828 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Sentenza emessa ex art. 2932 cod. civ. - Imposta di registro - Soggetto obbligato al pagamento - Omessa indicazione in sentenza - Responsabilità solidale di entrambi i contraenti ai sensi dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema di imposta di registro, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., è soggetta a tassazione ai sensi dell'art. 8, lett. a), della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, poiché viene in rilievo un trasferimento non coattivo ma in attuazione di un rapporto negoziale voluto dalle parti, sicché, in mancanza di specifica indicazione del soggetto tenuto all'adempimento, a norma dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, applicabile "ratione temporis", entrambi i contraenti sono solidalmente gravati dell'onere fiscale.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)