diritto.io

Sez. T, Ordinanza n. 398 del 08/01/2026 (Rv. 677692-02)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE | Notifica della cartella di pagamento - Atto spedito in busta raccomandata - Contestazione del contenuto - Onere probatorio a carico del destinatario - Fondamento - Condizioni - Individuazione del documento da parte dell'ente impositore - Necessità.
Stato
decisa il 2026-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677692-02

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE

In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario, risultante dall'avviso di ricevimento, fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c. e in conformità al principio di cd. "vicinanza della prova", la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello spedito, è onerato della relativa prova, a condizione che l'ente impositore invochi l'intervenuta notificazione di un documento, individuabile attraverso gli atti prodotti e che venga depositato almeno in copia.

Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)