diritto.io

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15805 del 29/07/2016 (Rv. 640712 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE | Determinazione del compenso - Applicazione, alle prestazioni "non protette", delle tariffe previste per quelle "protette" - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640712-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE

Il corrispettivo della prestazione di esercizio di una professione "non protetta" (nella specie, relazione peritale in materia lavoristica) può essere stabilito dal giudice ai sensi dell'art. 2225 c.c. assumendo come parametro le tariffe vigenti per analoghe prestazioni di esercizio di una professione "protetta" (nella specie, tariffe dei dottori commercialisti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2225, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)