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Sez. 3, Sentenza n. 918 del 23/02/1978 (Rv. 390253 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - NORMATIVA EX ARTT 4 E 5 DELLA LEGGE N 253 DEL 1950 - CONTRATTI ASSOGGETTATI PER LA PRIMA VOLTA ALLA DISCIPLINA VINCOLISTICA CON LA LEGGE N 833 DEL 1969 - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390253-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - NORMATIVA EX ARTT 4 E 5 DELLA LEGGE N 253 DEL 1950 - CONTRATTI ASSOGGETTATI PER LA PRIMA VOLTA ALLA DISCIPLINA VINCOLISTICA CON LA LEGGE N 833 DEL 1969 - APPLICABILITA.*

La normativa di cui agli artt 4 e 5 della legge n 253 del 1950, in tema di cessazione della proroga legale delle locazioni, e applicabile nell'ambito di tutta la legislazione vincolistica: conseguentemente, la cessazione della proroga legale per urgente e improrogabile necessita del locatore e invocabile non soltanto per i contratti gia soggetti a regime vincolistico, cui si riferisce il primo comma dell'art 1 della legge n 833 del 1969, ma anche ai contratti che sono stati assoggettati per la prima volta alla disciplina vincolistica con il comma successivo dell'art 1 citato. (V 3906/75, mass n 378164).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 5, Legge 26/11/1969 num. 833 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)