Sez. 3, Sentenza n. 14039 del 04/06/2013 (Rv. 626691 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA | Dovere del giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione - Violazione nel giudizio di primo grado - Conseguenze - Rimessione in termini per lo svolgimento di tali attività nel giudizio di appello - Sussistenza - Violazione nel giudizio di appello - Annullamento della sentenza con rinvio, per lo svolgimento delle attività omesse - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA
La violazione del principio secondo cui il giudice indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, ove denunciata nel giudizio di appello ed accompagnata dall'indicazione delle attività processuali che la parte avrebbe potuto porre in essere, qualora fosse stato provocato il contraddittorio, determina non già la nullità del procedimento con regressione al primo giudice, bensì - ai sensi dell'art. 354, quarto comma, cod. proc. civ. - la rimessione in termini per lo svolgimento in appello di tali attività. Per contro, ove la denuncia della violazione riguardi il medesimo giudizio di appello, la sua deduzione nel giudizio di legittimità determina la cassazione della sentenza con rinvio, affinché in tale sede - in applicazione dell'art. 394, terzo comma, cod. proc. civ. - venga dato spazio alle attività processuali omesse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 394 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)