Sez. U, Sentenza n. 5064 del 07/11/1978 (Rv. 394823 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - APPLICAZIONE DEL CONDONO FISCALE PREVISTO DAL DL N 660 DEL 1973, SU RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE, NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - INDAGINE SULLA LEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO APPLICATIVO DEL CONDONO - POTERI DELL'AGO.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - APPLICAZIONE DEL CONDONO FISCALE PREVISTO DAL DL N 660 DEL 1973, SU RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE, NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - INDAGINE SULLA LEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO APPLICATIVO DEL CONDONO - POTERI DELL'AGO.*
Qualora, nel corso del giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale, ritualmente proposto davanti al giudice ordinario secondo la previgente normativa sul contenzioso tributario (nella specie, in materia di IGE), il contribuente abbia chiesto ed ottenuto il cosiddetto condono fiscale, di cui al DL 5 novembre 1973 n 660 (convertito in legge 19 dicembre 1973 n 823), il giudice, senza sospendere il giudizio, come previsto dall'art 11 del citato decreto, deve indagare sulla legittimita o meno del provvedimento di condono, a prescindere dalle qualificazioni operate dagli uffici finanziari, al fine di dichiarare l'Estinzione del processo nel caso di esito positivo di tale indagine, ovvero di procedere, previa disapplicazione, anche d'ufficio, del provvedimento ritenuto illegittimo (art 5 della legge 20 marzo 1865 n 2248 allegato e), all'esame del merito dell'opposizione. Cio non implica violazione dei limiti del potere giurisdizionale del giudice ordinario, atteso che, in detto accertamento sulla sussistenza o meno di un fatto modificativo della pretesa fatta valere dall'amministrazione finanziaria con l'ingiunzione, l'indagine sulla legittimita del provvedimento amministrativo viene condotta incidenter tantum, al solo fine dell'eventuale disconoscimento degli effetti del provvedimento di condono sul diritto dedotto in giudizio. (V 4370/76, mass n 383076).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)