diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4244 del 07/04/1992 (Rv. 476648 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Riunione delle impugnazioni | Impugnazioni proposte separatamente in via principale avverso la medesima sentenza - Onere del secondo impugnante di far conoscere al giudice la simultanea pendenza dei due procedimenti - Inosservanza - Pronuncia sulla prima impugnazione soltanto per mancata riunione - Validità - Procedibilità della seconda impugnazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476648-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Riunione delle impugnazioni

La parte cui sia stata notificata l'altrui impugnazione, qualora proponga la propria impugnazione, avverso la medesima sentenza, separatamente in via principale, anziché in via incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinché possa provvedere alla loro riunione ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.; in difetto, la mancata riunione delle due impugnazioni non incide sulla validità della pronuncia sulla prima, la quale rende improcedibile la seconda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)