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Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali

Testo in vigore al

Art. 2-ter Utilizzazione dei contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi

1. Il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali predette.

2. Ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono considerati utili anche i contributi della predetta assicurazione eventualmente utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale ovvero di un supplemento di essa.

3. La pensione della gestione speciale per i lavoratori autonomi e' revocata con effetto dalla data di decorrenza della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

4. Ricorrendo, alla data del decesso del dante causa, le condizioni di cui ai precedenti commi, i superstiti di pensionati a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali hanno diritto a liquidare la pensione di riversibilita' nella assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Art. 2-quater Trattamento di riversibilita' - Riapertura dei termini

1. Sono soppressi i termini di decadenza di cui agli
articoli 24 e 64 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Le pensioni spettanti ai superstiti di assicurato o di pensionato, di cui ai citati articoli, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 2-quinquies Riliquidazione delle pensioni di vecchiaia e di invalidita'

1. E' riaperto per la durata di 180 giorni a partire
dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'esercizio della facolta' di opzione di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. In sede di riliquidazione, conseguente all'esercizio della facolta' di cui al comma precedente, sono recuperati i ratei di pensione percepiti a decorrere dal 1 maggio 1968 limitatamente al periodo compreso fra il 1 maggio 1968 e il 30 aprile 1969.

3. Per le domande gia' definite, il rimborso delle quote di pensione successive al 30 aprile 1969, sospese ai sensi del citato articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, viene effettuato a domanda degli interessati.

4. E' altresi' riaperto per la durata di 180 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'esercizio della facolta' di opzione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485.

5. La riliquidazione di cui al presente articolo ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, prodotta ai sensi del presente articolo.4

Art. 2-sexies Riscatto a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina

1. Le disposizioni di cui alla legge 1 febbraio 1962, n. 35, gia' prorogate con la legge 17 maggio 1965, n. 179, riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina, dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima, sono richiamate in vigore senza alcuna scadenza dalla data da cui avra' effetto la presente legge.

2. La facolta' di riscatto ex legge 1 febbraio 1962, n. 35, e' estesa ai superstiti dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina in qualsiasi epoca deceduti, con gli stessi criteri previsti dalla legge 1 febbraio 1962, n. 35, e sue proroghe. La documentazione idonea a dimostrare il rapporto di lavoro del defunto e la residenza dello stesso dovra' essere presentata dai superstiti con dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

Art. 2-septies Contributi asili-nido

1. L'obbligo del versamento del contributo previsto dall'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, deve intendersi riferito anche ai datori di lavoro i cui dipendenti sono iscritti a trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria ovvero che ne abbiano comportato l'esclusione o l'esonero e deve intendersi escluso per i datori di lavoro che occupano personale addetto ai servizi domestici e familiari e per lo Stato e per gli enti locali territoriali.

2. Il gettito dell'addizionale contributiva di cui al comma precedente e' versato dalle gestioni previdenziali interessate direttamente al bilancio dello Stato nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 9, lettera a), della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Art. 2-novies Riscatto laurea

1. Il periodo di corso legale di laurea e' riscattabile con le norme e le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. L'onere del riscatto e' ridotto del cinquanta per cento.

2. L'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e' abrogato.11

Art. 2-decies Prima liquidazione a titolo di anticipazione sulle prestazioni pensionistiche

1. Ferme restando le vigenti
disposizioni in materia di calcolo delle pensioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a corrispondere, in favore di coloro nei cui confronti sia stato accertato il diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, un trattamento pensionistico di prima liquidazione a titolo di anticipazione sulla prestazione definitiva spettante.

2. Il trattamento di prima liquidazione e' determinato:

  1. a) in un importo pari al trattamento minimo in vigore alla data di decorrenza della prestazione, sempreche' ne ricorrano le condizioni, ove il lavoratore faccia valere negli ultimi dodici mesi di contribuzione acquisita agli atti o documentata dagli interessati - con esclusione di quanto corrisposto nello stesso periodo a titolo di gratifica annuale o periodica o di conguagli di retribuzione dovuti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo - una retribuzione media inferiore al limite minimo della nona classe delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per la liquidazione della pensione di anzianita', della quattordicesima classe delle predette tabelle per la pensione di vecchiaia ovvero della trentesima classe delle tabelle stesse per la pensione di invalidita';

  2. b) in un trattamento pari alla somma che si ottiene applicando alla retribuzione media degli ultimi dodici mesi di cui alla precedente lettera a) diminuita del 15 per cento - con esclusione di quanto corrisposto nello stesso periodo a titolo di gratificazione annuale o periodica o di conguagli di retribuzione dovuti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo - la percentuale di commisurazione di cui alle tabelle B e C allegate alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in corrispondenza all'anzianita' di contribuzione, ove il lavoratore faccia valere, negli ultimi dodici mesi di contribuzione acquisita agli atti o documentata dagli interessati una retribuzione media - al netto delle gratificazioni o conguagli di cui sopra - superiore al limite massimo dell'ottava classe delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per la liquidazione della pensione di anzianita', della tredicesima classe delle predette tabelle per la pensione di vecchiaia ovvero della ventinovesima classe delle tabelle medesime per la pensione di invalidita'.

3. Sulle pensioni di prima liquidazione dovranno essere corrisposte le maggiorazioni per carichi familiari di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni, per il coniuge, per i figli minori conviventi e per i figli inabili, per i quali il relativo diritto sia accertabile sulla base degli atti e, ove trattisi di minori, il diritto stesso non venga meno, per compimento dell'eta', entro un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di decorrenza della pensione.

4. Le somme che in sede di liquidazione definitiva dovessero risultare erogate in eccedenza, saranno recuperate sugli importi effettivamente spettanti, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 69, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 2-undecies Dichiarazione concernente i periodi di lavoro assoggettati all'obbligo assicurativo

1. Il datore di lavoro e' tenuto a rilasciare, a richiesta del lavoratore o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una dichiarazione dalla quale risultino i periodi di lavoro assoggettati all'obbligo di assicurazione sociale per i quali non sia intervenuta la prescrizione decennale di cui all'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e le retribuzioni corrisposte negli ultimi dodici mesi.

2. Tale dichiarazione, rilasciata su apposito modulo predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, produce effetti anche rispetto a quanto disposto dall'articolo 23-ter della legge 11 agosto 1972, n. 485, nonche', dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive integrazioni.

3. Ai fini della liquidazione delle prestazioni pensionistiche nei confronti dei lavoratori agricoli, le commissioni locali per la manodopera in agricoltura sono autorizzate a rilasciare dichiarazioni attestanti l'attivita' lavorativa svolta nei periodi per i quali non sono ancora operanti gli elenchi nominativi. Tali dichiarazioni producono effetti anche rispetto a quanto disposto dall'articolo 23-ter della legge 11 agosto 1972, n. 485.

Art. 2-duodecies Liquidazione della pensione

1. Gli uffici dell'istituto nazionale della previdenza sociale qualora nel corso dell'istruttoria di una domanda di pensione di invalidita' accertino che il lavoratore interessato e' in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianita', dovranno direttamente procedere alla liquidazione di tali prestazioni.

Art. 3 Pensione sociale

1. A decorrere dal 1 gennaio 1974, i primi tre commi dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono sostituiti dai seguenti:
"Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue e' corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di L. 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 ciascuna. La tredicesima rata e' corrisposta con quella di dicembre ed e' frazionabile. Non si procede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale.
Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.
Non hanno diritto alla pensione sociale:
1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;
2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti.
La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue.
Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.
L'importo della pensione sociale di cui al primo comma e' comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica delle pensioni di cui al precedente art. 19.
I limiti di L. 336.050 previsti nel primo quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dal 1975 in misura pari agli aumenti derivanti dalla perequazione automatica di cui al precedente art.
19
".

2. Il sesto comma dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' sostituito dai seguenti:
"La domanda per ottenere la pensione e' presentata alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella cui circoscrizione territoriale e' compreso il comune di residenza dell'interessato.
La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti".14

Art. 3-bis Assicurazione facoltativa

1. Ai titolari di rendita liquidata o da liquidare nell'assicurazione facoltativa, di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e' concessa, a domanda, un'integrazione in misura pari alla differenza tra l'importo della rendita e quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'integrazione di cui al comma precedente e' corrisposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino al raggiungimento dell'eta' prevista per il conseguimento del diritto alla pensione sociale, sempreche' i titolari di rendita si trovino nelle condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sociale medesima ed abbiano instaurato il rapporto assicurativo anteriormente al 1 marzo 1974.

3. A favore dei titolari di rendita di cui al primo comma si applica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'articolo 2-bis della legge 11 agosto 1972, n. 485.

4. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'integrazione di cui al primo comma sono assunti dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti.

Art. 4 Maggiorazioni delle pensioni

1. Con effetto dal 1 gennaio 1974, ai titolari delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti nonche' ai beneficiari degli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, competono per le persone di cui all'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e all'art. 5 della legge 11 agosto 1972, n. 485, in luogo delle quote di maggiorazione, gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

2. Gli assegni familiari corrisposti ai sensi del precedente comma sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153.1

Art. 4-bis Maggiorazioni delle pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani e commercianti

1. A decorrere dal 1 gennaio 1974 la misura delle quote di maggiorazione delle pensioni per familiari a carico, erogate dalle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, non puo' essere inferiore a L. 4.580 mensili.

Art. 5 Ciechi civili

1. La pensione, non riversibile, spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' aumentata:

  1. 1) da L. 38.000 a L. 51.000 mensili per i ciechi assoluti.

  2. 2) da L. 25.000 a L. 38000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

2. La pensione, non riversibile, di cui all'articolo 2 della citata legge, e' determinata nelle seguenti misure:

3. L. 28.500 mensili per i ciechi assoluti;

4. L. 24.500 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

5. L'assegno di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, modificata dall'articolo 23 della legge 11 agosto 1972, n. 485, e' aumentato da L. 22.000 a L. 35.000.

6. L'indennita' di accompagnamento ai ciechi civili di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382, fissata in L. 22.000 dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e' elevata a L. 35.000.14

Art. 6 Condizioni economiche per le provvidenze ai ciechi civili

1. La pensione non riversibile e l'assegno a vita di cui al precedente art. 5 spettano ai ciechi civili, sempre che gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalita' di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a L. 1.320.000 annue.469

2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 APRILE 1974, N.114.

3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 APRILE 1974, N.114.1

Art. 7 Mutilati ed invalidi civili

1. La pensione di inabilita' di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili nei cui confronti sia accertata una totale inabilita' lavorativa, e' elevata a L. 494.000 annue. Gli importi di L. 25.000, di cui al terzo comma del citato articolo 12, sono elevati a L. 38.000.

2. L'assegno mensile in favore dei mutilati ed invalidi civili, di cui all'articolo 13 della citata legge, modificato dall'articolo 22 della legge 11 agosto 1972, numero 485, e' elevato a L. 35.000 mensili.

3. L'assegno in favore dei mutilati ed invalidi civili di cui all'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificato dall'articolo 22 della legge 11 agosto 1972, numero 485, e' elevato a L. 35.000 mensili.14

Art. 8 Condizioni economiche per le provvidenze ai mutilati ed invalidi civili

1. Le condizioni economiche per la concessione della pensione d'invalidita' e per l'assegno mensile di cui al precedente art. 7 ai mutilati ed invalidi civili, cittadini italiani residenti nel territorio nazionale, sono quelli previsti nel precedente art. 3 per la concessione della pensione sociale.

2. L'assegno di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili di eta' inferiore ai 18 anni, non deambulanti, di cui al precedente art. 7, e' attribuito ed erogato al legale rappresentante del minore, a condizione che il rappresentante stesso non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalita' di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a L. 1.320.000 annue.1469

Art. 9 Aumento assegno mensile a favore dei sordomuti

1. A decorrere dal 1 gennaio 1975, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n.

2. 381, modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n.

3. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, e' elevato a L. 38.000 mensili.

4. Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al quarto comma del predetto articolo 1 e' elevato a L. 38.000 mensili.14

Art. 10 Condizioni economiche per le provvidenze ai sordomuti

1. L'assegno mensile di assistenza di cui al precedente art. 9 spetta ai sordomuti, cittadini italiani residenti nel territorio nazionale, sempre che gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalita' di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a L. 1.320.000 annue.1469

Art. 11 Documentazione per l'accertamento delle condizioni economiche

1. Le domande per la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 3, 5, 7 e 9 del presente decreto devono essere corredate da una dichiarazione dell'interessato e da questi sottoscritta, concernente la sussistenza delle condizioni economiche richiesta dalla legge per l'erogazione, su moduli conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da emanare entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

2. Gli accertamenti delle condizioni economiche per la concessione delle provvidenze di cui al primo comma, sono richiesti trasmettendo d'ufficio i sopraindicati moduli ai competenti uffici finanziari.

3. Per le provvidenze da erogare ai sensi del presente decreto nel corso dell'anno 1974 e fino a quando non sara' emanato il decreto di cui al primo comma gli accertamenti relativi al possesso di redditi sono compiuti in relazione alle norme vigenti nell'anno 1973.1