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Sez. 1, Sentenza n. 819 del 10/03/1976 (Rv. 379475 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - DISPENSA DA MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ESECUTIVITA DELLA DISPENSA PONTIFICIA - ORDINANZA DELLA CORTE D'APPELLO - EFFICACIA - PASSAGGIO IN GIUDICATO - DOMANDA DI SCIOGLIMENTO E DI ASSEGNO DI DIVORZIO - PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE DI ASSEGNO PROVVISORIO - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379475-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - DISPENSA DA MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ESECUTIVITA DELLA DISPENSA PONTIFICIA - ORDINANZA DELLA CORTE D'APPELLO - EFFICACIA - PASSAGGIO IN GIUDICATO - DOMANDA DI SCIOGLIMENTO E DI ASSEGNO DI DIVORZIO - PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE DI ASSEGNO PROVVISORIO - PRECLUSIONE.*

L'ordinanza con cui la Corte d'appello, ai sensi dell'art 34 del concordato tra la Santa Sede e l'Italia (reso esecutivo con legge 27 maggio 1929 n 810) e dell'art 17 della legge 27 maggio 1929 n 847, rende esecutiva la dispensa pontificia super rato et non consumato, e impugnabile con ricorso per Cassazione e la sua efficacia modificativa dello stato civile si ha solo col suo passaggio in giudicato. Pertanto prima di tale momento e ammissibile la domanda di scioglimento del matrimonio e di attribuzione di un assegno, e puo essere emanato il provvedimento presidenziale di assegno provvisorio. (V 2572/74, mass n 371000).*

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1929 num. 810 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 10, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)