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Sez. 2, Sentenza n. 2005 del 28/07/1967 (Rv. 329044 - 01)

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTI) - LIMITI DELL'INDAGINE IN POSSESSORIO - ESAME DEI TITOLI - PROCEDIMENTO POSSESSORIO PROMOSSO IN PENDENZA DEL GIUDIZIO PETITORIO - POSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329044-01

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTI) - LIMITI DELL'INDAGINE IN POSSESSORIO - ESAME DEI TITOLI - PROCEDIMENTO POSSESSORIO PROMOSSO IN PENDENZA DEL GIUDIZIO PETITORIO - POSSIBILITA.*

Il principio secondo cui, nei giudizi possessori, il giudice deve limitarsi ad accertare lo stato di possesso che si assume violato, senza poter indagare, se non ad colorandam possessionem, sull'effettiva esistenza del diritto da cui si pretende derivare il possesso, si applica soltanto all'ipotesi normale del giudizio possessorio istaurato autonomamente ed antecedentemente al giudizio petitorio. Tale principio, invece, non e applicabile al procedimento possessorio iniziato, ai sensi dello art. 704 cod. proc. civ., durante il corso del giudizio petitorio in cui si controverta circa l'appartenenza del diritto reale esistente sulla cosa oggetto del possesso. In tale ipotesi, i provvedimenti possessori, emessi dal giudice del petitorio o dal pretore, hanno carattere puramente incidentale, essendo destinati a venir assorbiti dalla sentenza definitiva che decide la controversia petitoria e, che costituisce l'unico titolo per regolare in via definitiva i rapporti di natura possessoria o petitoria in contestazione fra le parti. Ne segue che il giudice di merito, una volta esclusa l'esistenza del diritto da cui si pretende derivare il possesso, deve necessariamente negare che quest'ultimo sia suscettibile di protezione giuridica.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)