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Sez. 6, Sentenza n. 5403 del 18/04/1973 Ud. (dep. 13/07/1973) Rv. 124611 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - FLAGRANZA - ARRESTO IN FLAGRANZA PER CONTRAVVENZIONE AL FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - ABROGAZIONE PER EFFETTO DELL'ART 2 LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N 1423 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124611-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - FLAGRANZA - ARRESTO IN FLAGRANZA PER CONTRAVVENZIONE AL FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - ABROGAZIONE PER EFFETTO DELL'ART 2 LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N 1423 - ESCLUSIONE.*

Con l'art 2 della legge 27 dicembre 1956, n 1423, e stato disciplinata ex novo la sottoposizione del cittadino alla misura di prevenzione del rimpatrio obbligatorio, stabilendosi, nel suo esclusivo interesse, un sistema di maggiori garanzie in riferimento al giudizio di pericolosita per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralita, all'Obbligo della motivazione, alla riduzione dei casi di assoggettamento al trattamento di prevenzione, e infine alla limitazione a tre anni della durata massima dell'allontanamento coatto. La nuova disciplina deve considerarsi, pertanto, abrogatrice della precedente risultante dagli artt 157 e 163 tu delle leggi di ps, ma nulla ha innovato per quanto riguarda le norme processuali del medesimo tu attinenti all'arresto in flagranza del contravventore, stabilite nell'art 220. (V 118851, anno 1971).*

Riferimenti normativi: Legge 18/06/1931 num. 773 art. 163 CORTE COST., Legge 18/06/1931 num. 773 art. 157 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST., Legge 18/06/1931 num. 773 art. 220 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)