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Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero

Testo in vigore al

Art. 5 Controllo della Corte dei conti

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'ente con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento avvalendosi anche delle valutazioni fornite da apposito organo interno incaricato di eseguire verifiche sull'efficacia e l'efficienza delle attivita' svolte dall'ente.

Art. 6 Rapporti giuridici

1. L'ente e' titolare dei rapporti attivi e passivi, nonche' dei diritti e dei beni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi ordini di acquisto, ad eccezione dei beni da destinare a sedi e uffici del Ministero.

2. Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ente, con rapporto di diritto privato, ad eccezione del seguente personale, che viene assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in attesa dell'inquadramento nei ruoli organici dello stesso secondo la disciplina del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla base di un quadro di equiparazione da approvare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica , sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:

  1. a) personale per il funzionamento delle segreterie particolari del Ministro, del Sottosegretario di Stato e del Gabinetto;

  2. b) personale dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico delle divisioni I, II e III;

  3. c) personale dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico degli uffici I, II, III, IV, V, VI e VIII;

  4. d) personale della direzione centrale servizi radioelettrici nei limiti dell'organico delle divisioni;

  5. e) personale del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, nei limiti dell'organico;

  6. f) personale della direzione centrale controllo concessioni, nei limiti dell'organico della divisione prima (tecnica) e dei dirigenti tecnici;

  7. g) personale dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, nei limiti dell'organico del reparto III, ivi compresi i centri fissi ed i gruppi tecnico-operativi mobili di controllo delle emissioni radioelettriche, nonche' il personale dei reparti V, VI, VII e VIII addetto al controllo delle concessioni delle telecomunicazioni, proveniente dalla disciolta Azienda di Stato per i servizi telefonici.

3. Gli organi indicati nel comma 2 continuano ad operare nell'ambito del Ministero.

4. Il personale fuori ruolo e quello comandato presso altre amministrazioni continua a prestare servizio presso dette amministrazioni fino al termine del programma triennale di nuovo assetto del personale, permanendo l'onere a carico delle stesse amministrazioni presso le quali il personale svolge la propria opera. Tuttavia, il suddetto personale; su esplicita richiesta da formularsi entro il 30 giugno 1994, sara' definitivamcnte trasferito, nei limiti delle disponibilita' di organico, alle amministrazioni medesime.

5. L'ente "Poste Italiane" provvede alla liquidazione in via provvisoria delle pensioni del personale degli uffici principali che cessa dal servizio nel periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 luglio 1994 ed al rimborso del relativo onere al Ministero del tesoro. L'onere delle pensioni per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni proveniente dai ruoli tradizionali gia' in quiescenza alla data del 31 luglio 1994 rimane a carico del Ministero del tesoro.

6. Ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto.

7. A decorrere dal 1 agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente "Poste Italiane" provvede, all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i diritti acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale. Per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali collocato a riposo a decorrere dalla predetta data, l'onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza sara' ripartito fra il Ministero del tesoro, l'INPDAP e l'Istituto postelegrafonici in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente "Poste Italiane".

8. L'ente "Poste Italiane" dal 1 agosto 1994, per il personale in servizio, versa all'Istituto postelegrafonici i contributi a proprio carico nella misura stabilita dall'ordinamento dell'Istituto medesimo. Ai fini del trattamento di quiescenza il contributo e' maggiorato del 2,50 per cento.

9. Sono trasferite, a decorrere dal 1 agosto 1994, all'Istituto postelegrafonici le competenze connesse alla liquidazione definitiva ed alla gestione delle partite di pensione del personale dei ruoli degli uffici principali gia' in quiescenza alla data del 31 luglio 1994.

10. Resta ferma la competenza attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, per il pagamento dei trattamenti di quiescenza indicati ai commi 5 e 9 e per la concessione dei relativi trattamenti di reversibilita'.

11. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici. Le attivita' sociali e assistenziali svolte dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data del 31 dicembre 1993 sono regolate dalla contrattazione collettiva. Il provvedimento puo' prevedere il trasferimento all'Istituto postelegrafonici di personale dell'ente "Poste Italiane" nei limiti degli organici rideterminati.

12. L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla legge 16 maggio 1978, n. 196.
L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano nonche' i trasferimenti presso la medesima di personale proveniente da altre province, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

Art. 7 Patrimonio

1. Il fondo di dotazione iniziale dell'ente e' costituito da lire cinquanta miliardi, a carico del capitolo n. 540 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1993.

2. All'ente sono attribuiti fondi per l'ammontare complessivo di L. 1.287.000 milioni nel triennio 1994-1996. L'ammontare del trasferimento per l'anno 1994 e' fissato in L. 968.000 milioni.

3. Le anticipazioni concesse dallo Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993 si intendono, a tutti gli effetti, quali trasferimenti definitivi.

4. Il rimborso delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993 e' posto a carico del Ministero del tesoro.

5. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle finanze, sono individuati i beni da destinare a sedi ed uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 8 Contratto di programma

1. Il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla nomina, predispone uno schema di contratto di programma, volto ad individuare le attivita' e i servizi da svolgere, anche non attualmente espletati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ed a prevedere gli obiettivi di recupero della qualita' dei servizi e di contenimento dei costi, di autonomia di negoziazione relativamente ai servizi gestiti in regime di concorrenza, i criteri di determinazione delle tariffe, e, sulla base di accertate eccedenze, il piano triennale di riassetto e di eventuale riconversione del personale. Lo schema di contratto e' finalizzato al risanamento economico finanziario dell'ente, nonche' al soddisfacimento delle esigenze degli utenti, tenendo conto delle prestazioni rese da enti enaloghi in altri Paesi europei. Sullo schema di contratto di programma e' richiesto il parere delle competenti commissioni parlamentari che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni. Il contratto di programma e' stipulato tra il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il presidente dell'ente su conforme avviso del Ministro del tesoro. Il contratto di programma deve contenere una carta del servizio pubblico postale, in cui saranno individuate le obbligazioni e le responsabilita' dell'ente in ordine ai livelli di qualita' dei servizi, con specifico riferimento alle finalita' di parita' di trattamento tra le diverse categorie o fasce di utenti, piena informazione sulle modalita' dei servizi e sui livelli di qualita', agevole accesso agli uffici specie per gli utenti disabili, semplificazione delle procedure, sollecita risposta ai reclami, istanze, segnalazioni e richieste di indennizzo.

2. Fino al 31 dicembre 1996 le tariffe dei servizi offerti dall'ente sono determinate dal consiglio di amministrazione nel quadro dei criteri fissati dal contratto di programma; i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che puo' annullarli nei successivi trenta giorni per violazione dei criteri indicati nel predetto contratto, ovvero, nello stesso termine, puo' sospenderne l'applicazione per un periodo non superiore a tre mesi.

3. Le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di servizi svolti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' in materia di organizzazione e amministrazione della medesima, si applicano, per quanto compatibili con il nuovo ordinamento, fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni, emanate col regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, e con i regolamenti tecnici adottati dal consiglio di amministrazione sulla base del contratto di programma e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Sino alla data di inizio dell'attivita' dell'ente, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano invariate l'organizzazione con la dotazione organica dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la disciplina dei relativi controlli, secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento del processo di trasformazione, con particolare riguardo ai risultati economico-finanziari ed ai livelli di qualita' conseguiti nella gestione dei servizi.

Art. 9 Trattamento tributario

1. Alle obbligazioni e titoli similari, che sono emessi dall'ente, si applica il trattamento tributario previsto per i titoli della stessa specie, emessi dalle societa' per azioni quotate in borsa.

2. La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 1 dicembre 1981, n. 692, si applica all'ente "Poste Italiane".

3. L'ente "Poste Italiane" e' esente dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

4. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono esenti da imposte e tasse.

Art. 10 Contenzioso

1. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'ente "Poste Italiane" sono devolute all'autorita' giudiziaria ordinaria.

2. L'ente puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Capo II. Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Art. 11 Attribuzioni del Ministero

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovraintende ai servizi postali, di bancoposta, di telecomunicazioni; esercita direttamente le funzioni di regolamentazione nonche' i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni; adotta e pubblica le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia i relativi certificati; omologa le apparecchiature di telecomunicazioni; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto degli obblighi in esse previsti; definisce le norme tecniche e, in considerazione degli interessi degli utenti, i livelli di qualita' dei servizi; predispone i piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e vigila sulla loro applicazione, prestando assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Art. 12 Ordinamento del Ministero

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

  1. a) all'organizzazione del Ministero, dotato di un segretario generale, e dei dipendenti uffici periferici definendo, nei limiti della dotazione organica, le modalita' di inquadramento e l'assegnazione del personale agli uffici;

  2. b) al riordinamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che deve svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle telecomunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di collaudo e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero con particolare riguardo alle materie tecnico-aziendali nel settore dei servizi pubblici;

  3. c) al riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, in relazione alle funzioni del Ministero;

  4. d) alla definizione della posizione pensionistica e previdenziale del personale inquadrato nei ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

  5. e) alla definizione dei criteri e delle modalita' per il trasferimento gratuito dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni al Ministero delle finanze degli immobili da assegnare in uso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

  6. e-bis) alla rideterminazione delle consistenze numeriche del personale indicate nella tabella A, purche' senza maggiori oneri, qualora si riscontrino in essa differenze rispetto alle effettive presenze.

2. Le dotazioni organiche del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono stabilite nei limiti indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Le dotazioni medesime sono modificate secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. A decorrere dal 1 gennaio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita le funzioni ed i compiti gia' svolti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e non attribuiti all'ente, attraverso il personale da assegnarsi al Ministero ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nei limiti delle dotazioni organiche previste dalla tabella A. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sentito il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 saranno individuati il personale e gli uffici occorrenti per compiti di cui al comma 1.

Art. 13 Ragioneria centrale

1. Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e' istituita la ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro, con la dotazione organica di cui all'allegata tabella B. Le dotazioni organiche del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato sono corrispondentemente aumentate.

2. La struttura della ragioneria centrale e' definita con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 14 Disposizione transitoria

1. Le procedure connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario 1993 dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni saranno espletate secondo le vigenti norme di contabilita' pubblica dal personale dell'ente "Poste Italiane" gia' addetto agli adempimenti in argomento nell'ambito del Servizio di ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 GENNAIO 1994, N. 71.

Art. 15 Oneri e coperture

1. All'onere derivante dall'attuazione del capo I, articolo 6, comma 5, e articolo 7, comma 4, valutato in lire 716.000 milioni per l'anno 1994, in lire 1.507.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 1.530.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, per i rispettivi anni e importi, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 2, pari a lire 1.287.000 milioni, ripartiti in lire 968.000 milioni per l'anno 1994, in lire 173.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 146.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, per i rispettivi anni ed importi, mediante l'utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione del capo II, valutato in lire 116.000 milioni per l'anno 1994, in lire 120.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 124.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, per i rispettivi anni e importi, mediante corrispondente riduzione della proiezione per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

4. I proventi realizzati per effetto del trasferimento dei canoni di concessione ad uso pubblico per il servizio telegrafico, per quello di radiodiffusione e dei canoni di concessione ad uso privato per i servizi radioelettrici, affluiscono all'entrata dello Stato.

5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
PAGANI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
BARUCCI, Ministro del tesoro
GALLO, Ministro delle finanze
SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: CONSO